Tribunale Roma sez. VI, 21/03/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 21/03/2019), n.5207
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Con ricorso depositato in data 25.9.2017 e ritualmente notificato il sig. F. adiva il Tribunale chiedendo, tra le altre domande, di accertarsi la cessazione dell’efficacia del contratto di comodato avente ad oggetto l’immobile stipulato con la resistente il 28/02/2009 con declaratoria a carico della resistente stessa di occupazione senza titolo.
Si costituiva in giudizio la società resistente che deduceva di pagare il canone di locazione ai vari proprietari succedutisi e poi, dal 2008, anche al F. dal quale veniva acquistato.
Espletate le prove orali, con gli interrogatori formali e i testi il Tribunale decideva come segue nel merito della domanda di cui sopra.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è risultata infondata essendo risultato ampiamente provata la esistenza tra le parti di un rapporto locatizio, da cui la fondatezza dell’avversa domanda di simulazione.
Come la giurisprudenza ha chiarito (Cass.z. 3, Sentenza n. 1330 del 24/01/2006) “In tema di locazione, l’attore in restituzione che produca un contratto avente, in quanto gratuito, le caratteristiche proprie del rapporto di comodato, per dimostrare la sussistenza di un contratto di locazione, che è essenzialmente oneroso, ha l’onere di provare la simulazione della clausola relativa alla gratuità, dovendo altrimenti il giudice, nell’esercizio del potere-dovere di qualificare il contratto, negare la sussistenza del rapporto di locazione”.
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Si allega il testo della sentenza:
Tribunale Roma sez. VI, 21/03/2019, (ud. 25/02/2019, dep. 21/03/2019), n.5207