Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza nr. 12226 depositata il 18 maggio 2018
Gli acquirenti hanno chiesto al Tribunale e poi alla Corte d’Appello che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e anche la dichiarazione di nullità de contratto stesse.
Le Autorità Giudiziarie di primo e secondo grado hanno rigettato le domande in quanto hanno ritenuto che la mancata consegna del certificato di abitabilità da parte del venditore non determina automaticamente la risoluzione del contratto, dovendo verificarsi la gravità dell’inadempimento
Dello stesso avviso anche la Corte di Cassazione che ha rigetto la domanda degli acquirenti partendo da questo principio “in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata”.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza nr. 12226 depositata il 18 maggio 2018