TAR Campania, sez. III, sentenza 3 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020, n. 4
Una associazione di volontariato aveva ricevuto dalla amministrazione comunale una ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi in quanto avrebbe operato senza titolo autorizzativo e senza autorizzazione paesaggistica.
L’associazione si è quindi rivolta al Tar assumendo che non sono opere edilizie rilevanti in termine di superficie e volumi, in quanto finalizzate ai soccorsi ed all’assistenza di cani randagi e nega nello specifico che si tratti di box in legno affermando che sono solo recinzioni metalliche senza alcun ingombro, di colore neutro, non chiusi e che circoscrivono una superficie di terreno tra pali di castagno stagionato infissi in terra, coperti con lamiere di colore neutro ad un’altezza di circa 2,20 m , ricoperti da vegetazione rampicante per riparare i cani dalla calura estiva. In quanto opere precarie, prive di impatto paesaggistico e facilmente rimovibili, non potrebbero essere oggetto della disposta misura sanzionatoria.
Il Tar ha accolto il ricorso precisando che le peculiari caratteristiche costruttive dei recinti contestati , come descritte , sono tali da configurarli come entità precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico, e volumetrico.
Ne deriva che non risulta adeguatamente considerata dall’amministrazione comunale la natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione , rivolta alla cura e ricovero di animali randagi ed abbandonati, attraverso la realizzazione di manufatti di precaria installazione e di facile asportazione , e non è sufficientemente motivata la ritenuta necessità del titolo abilitativo , richiesto per costruzioni stabili e con ingombro volumetrico .
Corrobora tale configurazione la mancanza di una sostanziale modifica del suolo, atteso che , secondo le attestazioni della perizia di parte in atti, il piano di campagna non risulta alterato da pavimentazioni rigide o impermeabili , risultando per l’intera area costituito da terreno vegetale.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che una recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo (Cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 1989, n. 1396; Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 novembre 2014, n. 1764).
Ne consegue che la sanzione demolitoria inflitta dall’amministrazione comunale non risulta sorretta da motivazione idonea che ne giustifichi la adeguatezza e proporzionalità rispetto alla precarietà, ed assenza di volumetria edilizia urbanisticamente rilevante in relazione alle caratteristiche costruttive.
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Si allega il testo della sentenza:
TAR Campania, sez. III, sentenza 3 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020, n. 4