LA SENTENZA: I beni conferiti in un trust possono essere sequestrati se è simulato

Elisa Boreatti

TAG:

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25991/2020 ha previsto che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del trust se, anche solo attraverso un ragionamento presuntivo, si può dedurre che l’indagato abbia simulato il trasferimento dei beni.
Cos’è un trust?
Il trust è un istituto giuridico che consente ad un soggetto di separare dal suo patrimonio alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato.
La gestione di detti beni viene affidata ad una persona (trustee) o ad una società professionale (trust company).
Il nostro ordinamento non disciplina in modo specifico dl’istituto, ma lo considera comunque “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
Ad ogni buon conto si osserva che con la ratifica della Convenzione, riguardante, in particolare, “la determinazione della legge e il riconoscimento del trust negli stati contraenti” (art. 1), l’Italia non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli “istituiti volontariamente e provati per iscritto” (art. 3) e regolati dalla legge (art. 6) scelta dal soggetto istituente ovvero da quella avente il collegamento più strettocon il trust (art. 7)”.
La peculiarità dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.
Nel trust viene spesso prevista la figura del cosiddetto guardiano o protector al quale, possono essere attribuite quattro funzioni:
1. l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee);
2. esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee;
3. impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti;
4. funzione di controllo sull’operato del trustee.
Il disponente (o settlor) è colui che decide di istituire il trust, conferendo determinati suoi beni (mobili immobili, materiali o immateriali) in Trust. Con l’istituzione del trust il disponente ottiene la separazione dalla parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo). Effettivo proprietario dei beni stessi diventa il Trustee, che li amministra, gestisce e ne dispone per tutto il tempo previsto nell’atto istitutivo e secondo le istruzioni ricevute, per il raggiungimento dello scopo.
Alla luce di quanto sopra, i giudici di piazza Cavour hanno rilevato che non può considerarsi ‘persona estranea’ al reato quando non vi è una netta distinzione tra i patrimoni dell’ente rispetto alla sfera delle disponibilità del conferente. Il Supremo organo ha quindi concluso per la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni conferiti in un trust dall’indagato quando sussistono elementi presuntivi tali da far ritenere che il trust sia invero simulato.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                  Dr. Luigi Faggiano

 

LinkedIn
Email
Print