LA SENTENZA: Il debitore si oppone al decreto ingiuntivo. Il creditore deve attivarsi per la mediazione

Elisa Boreatti
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Nel giudizio di opposizione, chi deve avviare il procedimento di mediazione?

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere l’annosa questione su chi, tra debitore e creditore, deve avviare il procedimento di mediazione una vota introdotto il giudizio di opposizione, ritengono che tale onere sia a carico del creditore opposto.

Nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, spiegano infatti che, in caso d’inerzia, è il creditore opposto che vedrà revocarsi il provvedimento monitorio ottenuto a seguito di improcedibilità: “Nelle controversi soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite

Prima di tale intervento giurisprudenziale ci si chiedeva se, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, fosse onere dell’opponente o dell’opposto quello di iniziare la mediazione obbligatoria.

Le conseguenze potevano essere rilevanti, potendo giungersi al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per il quale non fosse stata fatta la mediazione.

La questione è stata quindi rimessa alle SS. UU. da parte della Terza sezione civile della Corte, chiamata a pronunciarsi in un procedimento in opposizione a provvedimento monitorio.

Nell’ordinanza interlocutoria è stato ravvisato che, in considerazione del silenzio della legge circa l’individuazione del soggetto onerato della proposizione dell’istanza di mediazione, entrambe le opzioni possibili – ossia conciliazione a carico dell’opponente e conciliazione a carico dell’opposto – sarebbero sostenibili con valide argomentazioni.

Avv. Elisa Boreatti                                                                                Dr. Luigi Faggiano

 

Si allega:

sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 SS.UU della Corte di Cassazione

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