Sentenza Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 1 ottobre 2020 n. 27242: il datore è responsabile nei confronti del prestatore deceduto qualora non abbia fornito le principali regole in materia di sicurezza.
I fatti.
Il Tribunale di Alessandria, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 589 co. 1 e 2 cod. pen., perché, nella qualità di Presidente della società datrice, cagionava per colpa il decesso del socio lavoratore della cooperativa addetto all’abbattimento degli alberi, a seguito di un infarto.
Il socio lavoratore era intento ad abbattere i pioppi quando aveva commesso un errore e la pianta era caduta in direzione del prestatore che moriva per un infarto. Questo perché era all’oscuro delle corrette tecniche di abbattimento degli alberi.
La colpa del datore era per negligenza, imprudenza e imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare per aver omesso di indicare nel documento di valutazione dei rischi lavorativi le idonee misure di prevenzione e protezione attuate in relazione alle mansioni di operaio addetto all’abbattimento delle piante.
La Corte di Appello di Torino, successivamente pronunciandosi nei confronti dell’odierno ricorrente, con sentenza del 20/5/2019 in parziale riforma della sentenza emessa in data 30/5/2013 dal GUP del Tribunale di Alessandria, ha riconosciuto in favore dell’imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
–
Destinatari delle norme antifortunistiche.
La Cassazione ricorda che, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 626 del 1994, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa.
Costituisce ius receptum il principio che beneficiari delle norma di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro.
Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto deve essere considerato destinatario delle norme antifortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere in relazione ad una fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un operaio il quale era socio dipendente di una cooperativa aderente ad un consorzio gestione servizi.
Detto consorzio aveva, a sua volta, affidato l’attività alla associata cooperativa. La responsabilità dell’incidente era stata attribuita, oltre che all’amministratore del Consorzio Gestione Servizi, al presidente della cooperativa, che aveva il dovere di controllare e di sorvegliare le operazioni perché si svolgessero secondo gli accordi ed in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
–
Quanto ai profili di colpa generica e specifica, la Cassazione ha ritenuto logica la conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado: l’infortunio è avvenuto, in primis, in conseguenza di una non corretta analisi dei rischi connessi all’esercizio della rischiosa attività di abbattimento delle piante e di una non corretta formazione del lavoratore, che svolgeva funzioni di capo squadra ed era incaricato del taglio degli alberi e non ha operato in sicurezza.
A proposito della valutazione del rischio, il documento di valutazione dei rischi lavorativi conteneva solo generiche e aspecifiche indicazioni; le misure adottate erano così descritte: “addestramento individuale e affiancamento con personale esperto. Formazione sul rischio specifico. Dotazione di DPI per le diverse parti del corpo. Movimentazione di piccole pezzature di tronchi ovvero operazioni svolte in coppia”; le ulteriori misure da adottare erano così enunciate “richiami continui da parte dei capi squadra/sorveglianti sull’obbligo d’uso dei DPI, sul mantenimento della zona di sicurezza intorno alla pianta da abbattere e sulla messa in atto di comportamenti di sicurezza”.
Nella revisione della valutazione dei rischi, la società ha ben individuato i rischi legati alle attività di abbattimento, degli alberi e ha forno istruzioni operative dettagliate, che esaminano le fasi di verifica della pianta e la fase operativa di abbattimento. Emerge chiaramente dalle istruzioni la necessità di una preventiva verifica delle vie di fuga e della valutazione circa i possibili rimbalzi o movimenti degli alberi tagliati. Con particolare riferimento alla tecnica di abbattimento con taglio di direzione, nel documento di valutazione dei rischi si legge testualmente: “tale sistema … non deve essere adottato sempre e la valutazione va fatta caso per caso da persona esperta”.
–
In altre parole il prestatore non aveva mai ricevuto alcuna istruzione e formazione sul punto e aveva adottato una tecnica operativa rischiosa che l’azienda per cui lavorava non aveva cercato in alcun modo di modificare.
A tal proposito i Supremi giudici hanno ravvisato una mancanza di formazione (trasferire ai lavoratori conoscenze utili per lavorare in sicurezza); informazione (come ridurre i rischi sull’ambiente di lavoro) e addestramento (come usare correttamente le attrezzature). Respinto in definitiva il ricorso del datore per tutte le inadempienze a suo carico.
La responsabilità del Presidente della Cooperativa va ravvisata non solo nella mancata formazione e informazione del lavoratore ma principalmente nella completa omissione della preventiva valutazione della scelta della probabile via fuga, necessaria al fine di operare in sicurezza, per scongiurare il pericolo di investimento del taglialegna.
–
Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Rosa Colucci