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Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 – 31 ottobre 2019, n. 28041
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La Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi in merito a chi sia competente a decidere qualora un soggetto vanti un credito derivante da un rapporto locatizio.
Si ricorda infatti che l’art. 7 del codice di procedura civile prevede che «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice».
Dalla lettura della norma emerge che la competenza del giudice di pace di cui all’art. 7, comma 1, c.p.c. è sottoposta a tre limiti: 1) quello del valore; 2) quello del carattere mobiliare dell’azione; 3) quello della mancanza di competenza per materia di altro giudice.
Alla luce di quanto sopra è principio consolidato quello per cui le controversie inerenti le locazioni, anche se aventi ad oggetto il pagamento di canoni o altre obbligazioni, restano di competenza del tribunale; si menzionano vari precedenti resi nell’individuazione della competenza del tribunale in materia di locazione a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore (Cass. n. 15363/13, Cass. 2143/06, Cass. n. 2471/02, Cass. n. 10884/03, Cass. n. 10300/04, Cass. n. 12910/04).
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Si allega il testo della sentenza:
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 – 31 ottobre 2019, n. 28041
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