LA SENTENZA: Pubblicare la foto di un’altra persona sul proprio profilo social, si può?

Elisa Boreatti
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Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza 7 novembre 2019

 

 FATTO

 

Il ricorrente, dal momento che la comunicazione inviata alla convenuta non ha avuto esito favorevole, ha chiesto al Tribunale la cessazione della condotta con cui la convenuta abusa della di lui immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo Facebook.

La convenuta è stata dichiarata contumace all’udienza del 18.12.2017.

 

POSIZIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento in quanto, da una parte, è stata provata la pubblicazione sul profilo FB della convenuta delle foto del ricorrente e dei di lui figli e, dall’altra, il ricorrente ha manifestato con l’invio della comunicazione il proprio dissenso alla pubblicazione delle foto.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha ritenuto che la condotta della convenuta integra un abuso dell’immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva.
Infatti deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta.

Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.

Si allega il testo dell’ordinanza:

Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza 7 novembre 2019

 

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