LA SENTENZA: Recupero contributo condominiale: prima serve la raccomandata?

Elisa Boreatti

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Il Tribunale di Roma ha previsto che l’invio di apposita diffida non riveste presupposto di procedibilità per l’emissione di decreto ingiuntivo per il recupero dei contributi condominiali non pagati, divenendo tale credito esigibile con l’approvazione assembleare.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’emissione da parte del Giudice di Pace di Roma di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di un condomino per il pagamento, a favore del Condominio, di oneri condominiali a seguito dell’approvazione del bilancio condominiale preventivo e del relativo piano di riparto.

Avverso tale decreto il condomino proponeva opposizione sostenendo di non aver ricevuto nessuna intimazione di pagamento e messa in mora relativa agli oneri condominiali richiesti con il decreto. L’opposizione a decreto ingiuntivo veniva rigettata e, per tale motivo, il condomino ricorreva al Tribunale presentando domanda per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.

È necessario evidenziare, come riportato dal Tribunale stesso, che gli oneri condominiali da pagare a seguito delle delibere assembleari costituiscono titolo di credito del Condominio e provano l’esistenza del credito stesso, andando a legittimare non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che questi proponga avverso il decreto stesso.

In più, non è possibile pensare che il credito del Condominio diventi esigibile solo dopo la diffida, posto che tale credito diviene certo ed esigibile con l’approvazione assembleare dello stato di ripartizione.

Il Giudice ricorda inoltre come l’amministratore abbia la possibilità di procedere legittimamente alla riscossione degli oneri condominiali tanto sulla base del bilancio consuntivo, quanto sulla base del bilancio preventivo, purché questi siano approvati in assemblea; la possibilità di procedere in tale senso sulla base del bilancio preventivo approvato è stato sancito dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 24299/08.

Quanto alla possibilità di procedere all’ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo senza previa diffida, il Giudice ha richiamato la sentenza n. 9181/2013 della Corte di Cassazione, dove è stato stabilito che il sollecito al condomino moroso non è obbligatorio e neppure può costituire una condizione di procedibilità del recupero del credito. Questo neppure se il regolamento condominiale preveda la previa diffida, posto che la violazione di siffatta regola può al più far sorgere in capo all’amministratore una responsabilità da inesatto adempimento del mandato.

Precisa inoltre il Tribunale che il sopraesposto principio è rafforzato dalla nuova normativa condominiale ex artt. 63 disp. att. c.c. e 1129, c. 9, c.c., in base alla quale il ricorso alla procedura monitoria rappresenta un obbligo per l’Amministratore, il quale deve provvedervi in tempi stretti.

In forza delle motivazioni addotte, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

Avv. Elisa Boreatti                                                       Dott. Luigi Faggiano

Si allega:

Sentenza del Tribunale di Roma n. 247/2020

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