LA SENTENZA: Se si contestano i dati catastali la competenza è del Giudice Tributario

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza nr. 2950 del 16.2.2016

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2950, del 16.02.2016 per fornire una risposta alla questione loro sottoposta partono dall’analisi del petitum, vale a dire l’oggetto della domanda giudiziale, per individuare se la controversia debba essere giudicata da un giudice ordinario o tributario.

La posizione della Suprema Corte è la seguente: “appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà”.

Viceversa: “qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell’art. 2, comma, 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi”.

Si allega il testo della sentenza:

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza nr. 2950 del 16.2.2016

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