La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere in merito al fatto se il costo dell’assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 per l’ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio rientra nel calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) ai fini dell’usura, nonostante le istruzioni della Banca d’Italia prevedessero fino al 31.12.2009 che i TEG contrattuali non dovevano prevedere l’inclusione di tale costo assicurativo.
La Corte di Cassazione ha previsto che ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
È possibile rinvenire la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, co. 2, c.p.c.) nella I. n. 108/1996, il cui art. 2, che individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ed ancora nell’art. 644, co. 4, c.p., che prevede che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, il tutto a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione.
Infine, parte della disciplina è individuabile all’interno del D.L. n. 185/08, inserito dalla legge di conversione n. 2/09.
L’art. 2, I. n. 108/1996 prevede che:
“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
Il comma 2 dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/08 dispone che:
“Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Vista la disciplina applicabile, la Cassazione ha ritenuto non avere rilevanza il comma 2 dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/08, inserito dalla legge di conversione n. 2/09 trattandosi del regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari. Le rilevazioni della Banca d’Italia, infatti, hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c. p.
Inoltre è necessario evidenziare che l’assicurazione, obbligatoriamente prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 180/1950, è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario. In fine nel caso in esame non è controverso che, tenuto conto del costo dell’assicurazione, la somma pretesa per interessi e accessori era da reputarsi usuraria, in quanto superiore al tasso medio aumentato dalla metà.
La decisione conferma quindi, da un lato, il principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p., comma 3, valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e, dall’altra, che quando la polizza è a garanzia del credito e a beneficio dell’intermediario, come certamente avviene nell’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, vi è senz’altro il collegamento necessario per inserire il costo nel TEG.
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
avv. Gennaro Colangelo dott. Luigi Faggiano
Si allega:
il testo della sentenza n. 17466/2020.