Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 10 luglio – 11 dicembre 2019, n. 32441
TRIBUNALE
Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dai condomini Ge. e Be. di accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di esercizio, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati approvati il consuntivo ed il preventivo per le spese di riscaldamento.
CORTE D’APPELLO
La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, rilevando che l’art. 10 del regolamento condominiale non consente la rinuncia all’uso degli impianti comuni e statuisce l’obbligatorietà dei relativi canoni.
CORTE DI CASSAZIONE
Viene presentato ricorso per cassazione e in quella sede i ricorrenti hanno contestato che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel regolamento condominiale, a fronte della previsione dell’art. 1118, terzo comma, cod. civ. che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato in quanto ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco (ex plurimis, Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970).
Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. è derogabile.
Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vieta il distacco è preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incide, e non potrebbe essere altrimenti, sull’efficacia della clausola contrattuale, che viene meno.
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Si allega il testo dell’ordinanza:
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 10 luglio – 11 dicembre 2019, n. 32441