La gradazione dei creditori concorrenti non c’è nel procedimento di sovraindebitamento perché, a parte una procedura, non vi è la messa in vendita della casa. Questa è una differenza importante e sostanziale tra la procedura esecutiva e quanto oggi previsto dalla legge 3/2012: con la prima di fatto il creditore notifica l’atto di pignoramento immobiliare al debitore per giungere alla distribuzione poi del ricavato del prezzo della vendita del bene venduto all’asta. Con la seconda sono previsti strumenti che vogliono evitare proprio che si arrivi alla fase della esecuzione forzata e se questa fosse già in essere disporne la sospensione.

Anche se qui non parliamo del progetto di distribuzione è interessante richiamarlo perché in esso il delegato alla vendita, ossia il professionista nominato dal Giudice dell’esecuzione nell’ambito della procedura immobiliare, redige una “sorta di elenco” dei creditori: ebbene sì perché non tutti i creditori sono uguali.
Il codice civile prevede, infatti, delle cause cd di prelazione che permettono al creditore che le ha, di essere soddisfatto prima degli altri che, invece, non le hanno.
QUALI SONO LE RAGIONI CHE PERMETTONO UNA VIA PREFERENZIALE?
Nell’ambito della procedura immobiliare sono:
- il privilegio sugli immobili;
- l’ipoteca.
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Rimangono poi i creditori chirografari che a propria volta si distinguono in tempestivi e tardivi.
Approvato il progetto da parte dei creditori ove la somma ricavata dalla vendita sia superiore ai crediti da assegnarsi, l’eccedenza viene restituita al debitore.
Se invece, non dovesse essere sufficiente, i creditori chirografi potranno procedere sempre nei confronti del debitore per recuperare o cercare di recuperare quanto ancora dovuto. Ebbene questo è un ulteriore aspetto che manca nelle procedure 3/2012 ed è uno dei motivi per cui ricevono l’epiteto “refresh start”.