STATO DELL’ARTE
Salvo “colpi di scena” il CCII, ossia il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolevanza dovrebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) entrare in vigore tra un paio di settimane e, precisamente il 16 maggio 2022.
L’obiettivo che questo nuovo codice vuole raggiungere è quello di permettere di anticipare i segnali nonchè limitare la gravità delle crisi aziendali e semplificare le procedure dell’attuale Legge 3/2012.
La nuova disciplina entrerà, comunque, in vigore il 16 maggio 2022 anche se come sappiamo alcune disposizioni sono già produttive di effetti.
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LE NOVITÀ A CHI SONO DIRETTE?
Diciamo pure che l’intervento legislativo agisce su entrambi i versanti della crisi, ossia sia quello del privato/consumatore/piccolo imprenditore sia quello delle grandi imprese. Così facendo il legislatore ha voluto trattare in un unico ambito l’argomento “crisi” e lo fa, nel primo caso apportando modifiche alla legge sul sovraindebitamento e nel secondo intervenendo sulla legge fallimentare.
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COSA C’E’ DI NUOVO SUL FRONTE AZIENDA?
Dal 16 maggio pv le novità che entreranno in vigore sono diverse e possiamo dire che sono trasversali dal momento che riguardano svariati ambiti. Vediamone insieme alcuni:
- Il termine “fallimento” viene sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale”.
- L’obiettivo è quello di favorire la continuità aziendale e quindi di superare la crisi. Per raggiungerlo viene introdotto un sistema di controllo che fa emergere in tempi rapidi le situazioni di crisi di un’azienda in modo che si possa porre rimedio prima che la situazione diventi irrimediabile.
- Per la gestione della crisi e dell’insolvenza vengono privilegiate soluzioni alternative a discapito di procedure esecutive.
- Le disposizioni concorsuali vengono semplificate, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi.
- Si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti autorizzati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.
- Per tutelare i dipendenti, si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro.
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COSA C’E’ DI NUOVO SUL FRONTE CONSUMATORE?
L’insolvenza dell’imprenditore commerciale viene trattata insieme a quella del debitore civile.
Ecco quindi che, nella parte generale il legislatore tratta della legge sul sovraindebitamento .
Seppure vi sia una sostanziale corrispondenza con le procedure previste nella Legge 3/2012, vanno comunque rilevati degli elementi di novità perché, anche in tal caso, l’obiettivo è semplificare le procedure e renderle più accessibili.
In primis rispetto alla legge 3/2012 il CCII amplia i destinatari delle procedure, ossia i soggetti che si trovano in una situazione di insolvenza, in quanto viene introdotta nella norma una formula residuale e di chiusura dell’intero sistema.

Ecco quindi, che ora l’art. 2, comma 1, lett. c) CCII così si legge:
“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore, minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.”
In merito poi alla definizione di consumatore c’è una precisazione all’art. 2, comma 1, lett. e), che lo descrive come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali”.
Per quanto riguarda la famiglia, ora viene considerata come soggetto unitario e, pertanto, viene introdotta dalla nuova disciplina la procedura famigliare.
Non si dimentichi inoltre, che nella seduta del 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva “Insolvency”), riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Non ci resta che attendere che vengano compiuti i passi necessari che porteranno alla sua (eventuale) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.