LINEE GUIDA AGCOM CON RIFERIMENTO ALL’ART. 9 DECRETO DIGNITA’

Elisa Boreatti
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Si segnala che l’Agcom il 26 aprile 2019 ha pubblicato le linee guida che definiscono e delimitano proprio l’ambito di attuazione dell’art. 9 del decreto dignità (d.legge 87/18)

Quindi: tutte le forme di pubblicità sono vietate? Ebbene, la risposta è no.

Si potrebbe dire che il divieto di pubblicità dipende dal destinatario ultimo della stessa e dalla sua finalità …

Quindi  à DIVIETO SI

  • Per tutte quelle forme di comunicazione che configurano delle vere e proprie sponsorizzazioni o che assumono una valenza pubblicitaria, anche indiretta (e sul punto, stante la natura imperativa delle norme contenute nell’art. 9 e la loro valenza volta alla tutela del consumatore, non assume alcuna efficacia scriminante del divieto la circostanza che l’utente abbia acconsentito al rilascio di comunicazioni con scopo promozionale, che si sia registrato sul sito o che si sia recato nel punto fisico di gioco. Potrebbe trattarsi, tra l’altro, di un giocatore compulsivo e pertanto meritevole di una protezione rafforzata)

Non rientrano, invece, nel divieto dell’art. 9 per esempio

  • quelle forme di comunicazioni con finalità informativa, descrittiva ed identificativa dell’offerta legale di gioco funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, e dunque in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore enunciato nell’art. 9 del decreto n. 87/18 ( al fine di determinare la natura informativa o promozionale della comunicazione risultano decisivi: le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione, etc.) e il contesto in cui viene offerto il relativo servizio) ovvero le forme di comunicazione B2B, anche di natura promozionale, dato che tali comunicazioni hanno come naturali destinatari gli operatori di settore e non certo il consumatore finale;
  • l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore;
  • le comunicazioni, anche di natura promozionale, contenute sulla stampa specializzata B2B, stante la loro inidoneità, in ragione dei contenuti – di tipo tecnico – e dei loro destinatari – i professionisti – ad incidere sulla scelta di gioco del consumatore;

 

Riproduzione riservata

avv. Elisa Boreatti

Si allega:

DELIBERA N. 132/19/CONS LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL’ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96

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