PREMESSA
In questo periodo di forte crisi economica, nel quale sono molte le famiglie sovraindebitate, abbiamo visto che ci sono delle opportunità in grado di risolvere situazioni spesso compromesse.
La legge n. 3/2012 prevede tre diverse strade per rimediare alle situazioni di sovraindebitamento: alle stesse non può accedere il sovraindebitato che abbia già fatto ricorso ad una di esse nei cinque anni precedenti.
Le misure sono:
- Il piano del consumatore.
- L’accordo con i creditori.
- La liquidazione del patrimonio.
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
La liquidazione del patrimonio è una misura che viene “scelta” dal debitore quando chiede la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi degli art. 14 – ter e seguenti.
È una misura “obbligata” nel momento in cui “l’accordo o il piano del consumatore hanno avuto invece esito negativo”. In tal caso la misura si pone come passaggio obbligatorio per il debitore o per il creditore.
In ogni caso il debitore che ha optato per la procedura di liquidazione può beneficiare dell’esdebitazione solo presentando la relativa domanda entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione. Ma non solo, anche presentata la domanda, il beneficio viene concesso dal Giudice solo in caso di esito positivo del giudizio di meritevolezza che ha compiuto: giudizio che necessariamente non può prescindere dalla valutazione del comportamento del debitore durante la procedura stessa.
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In quanti passaggi si articola la procedura di liquidazione?
1. FASE INTRODUTTIVA
Il debitore deve allegare alla domanda con la quale chiede la misura:
– la documentazione prevista dell’art. 9, commi 2 e 2 legge 3/2012;
– la relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Dal deposito della domanda consegue la sospensione, ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali, fino alla chiusura della liquidazione, salva la disciplina prevista per i crediti privilegiati, cioè i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio speciale.
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2. APERTURA DELA PROCEDURA da parte del Tribunale
Valutata la sussistenza dei requisiti di un’art. 14-ter e l’assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi 5 anni, il Tribunale pronuncia il decreto di apertura della procedura e nomina un liquidatore e, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, ordina al liquidatore la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che, in presenza di gravi e specifiche ragioni, non ritenga di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

Cosa fa il liquidatore dopo la sua nomina?
- verifica l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione;
- redige l’inventario dei beni da liquidare, dando comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali (su mobili ed immobili nel possesso o anche soltanto nella disponibilità del debitore) delle modalità di partecipazione alla liquidazione, della data entro la quale possono essere presentate delle domande e della data entro la quale sarà comunicato agli creditori lo stato passivo ed ogni altra utile informazione;
- svolge l’attività funzionale alla liquidazione del patrimonio attraverso l’avvio di vendite competitive.
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Il legislatore ha previsto che “se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi (art 14 novies).

Dalla lettura delle disposizioni se ne ricava anche un altro importante dato: nel momento in cui il legislatore prevede la possibilità per il liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva evidenzia un dato importante: le procedure esecutive non sono improcedibili di per sé, ma esse sono sospese in attesa della decisione del liquidatore, il quale può avvalersene o meno. In ogni caso, deve essere tenuto presente che l’alternativa al subetro non è la prosecuzione della procedura esecutiva ma la loro sospensione prima e il blocco poi.