La liquidazione controllata: quali sono i principi che emergono dalla lettura degli articoli del CCII?

Elisa Boreatti
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Mettere a disposizione tutti i beni, ad eccezione di quelli impignorabili, per definire tutti i debiti.

Questo è il punto essenziale della procedura della liquidazione controllata ossia di uno degli strumenti della crisi da sovraindebitamento che sono previsti oggi all’art. 2 CCII.

Ricordiamo che l’istituto era stato introdotto già con la legge 3/2012 – legge sul sovraindebitamento – allora si chiamava “liquidazione dei beni” – ma a causa delle sue difficoltà applicative aveva avuto scarsa applicazione. Ecco quindi, che il CCII (d. Lgs. n. 14/2019 entrato in vigore il 15 luglio 2022), è intervenuto per raggiungere gli obiettivi per i quali lo strumento era stato previsto.

Il primo cambiamento è stato nel nome: oggi lo strumento si presenta con il nome “liquidazione controllata” (non più liquidazione del patrimonio come nella legge 3/12) e gli articoli cui fare riferimento sono il 268-277 CCII e ss.

Oggi però ci vogliamo soffermare su quelli che sono i principi che sorreggono la liquidazione controllata ossia quello di natura esecutiva, concorsuale e residuale.

Con il dire che la liquidazione controllata ha natura esecutiva, si vuol dire che essa deve essere finalizzata a liquidare, secondo una procedura cd forzata, i beni del sovraindebitato: quindi tutti i suoi beni del patrimonio devono essere venduti eccezion fatta per quelli non pignorabili secondo le norme del codice di procedura civile.

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Concorsuale perché il ricavato della vendita dei beni mobili e immobili deve servire per soddisfare i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.

Residuale perché il favore è che il debitore adotti procedure regolatorie (ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore) su quella liquidatoria (art. 7 secondo comma CCII).

Quindi la liquidazione controllata non si presenta come una ipotesi di proposta formulata dal debitore, ma come una vendita di beni mobili e immobili alla quale possono partecipare i creditori. Ecco perché il sovraindebitato che intende procedere con la richiesta di liquidazione controllata non deve attendere il consenso dei creditori e non deve essere meritevole.

I creditori, nonostante questo mantengono comunque un ruolo anche in questa procedura. Vi ricordiamo, infatti, che a loro (oltre che al pubblico ministero) è consentito chiedere l’apertura della liquidazione controllata.

C’è un però. Qualora siano questi ultimi i soggetti promotori della liquidazione controllata cd coattiva, il CCII richiede che sussistano due requisiti, non previsti nell’ipotesi in cui sia il consumatore, il professionista, l’imprenditore, agricolo, la start up ovvero l’imprenditore non fallibile. È richiesto che i debiti ammontino ad almeno 50.000,00 e che il debitore si trovi in una situazione di insolvenza.

Vi invitiamo a riflettere su questo profilo.

Indipendentemente da chi abbia chiesto la procedura di liquidazione, il debitore – pur sempre sussistenti i requisiti – può chiedere la esdebitazione che, ricordiamo, comporta che il creditore non possa chiedere il pagamento dei debiti non liquidati all’interno della procedura stessa.

Questo è al contempo un vantaggio per il debitore, uno svantaggio per il creditore.

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