LOCAZIONE: Il conduttore e la richiesta del termine di grazia

Elisa Boreatti
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Normativa

La Legge n. 392/1978 disciplina la materia delle locazioni (c.d. Legge sull’equo canone).

In particolare l’art. 55 della predetta legge prevede che, in seguito alla notifica dell’intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 cpc, il canduttore inadempiente possa versare l’importo corrispondente ai canoni scaduti e non pagati in prima udienza.

Il secondo comma del su richiamato articolo prevede che il Tribunale adito possa, in presenza di comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, assegnare a quest’ultimo un termine non superiore a novanta giorni (c.d. termine di grazia), entro il quale poter adempiere.

Il Tribunale, assegnato il termine di grazia, fisserà ua nuova udienza non oltr eil decimo giorno successivo alla scadenza del “termine di grazia” per verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione del conduttore.

Alla predetta udienza il Giudice verificherà l’adempimento del conduttore e se viene accertato che la morosità persiste, lo sfratto sarà convalidato diversamente la procedura si estinguerà.

È possibile ottenere un termine di grazia più lungo o richiederlo più volte?

L’art. 55 della Legge n. 392/1978 prevede anche la possibilità di ottenere un termine di grazia più lungo pari a centoventi giorni.

Il conduttore deve però dimostrare che il mancato pagamento dei canoni, protrattosi per un massimo di due mesi, sia da imputare alle sue precarie condizioni economiche e che queste siano insorte dopo la stipula del contratto e discendano da malattia, disoccupazione o gravi e comprovate condizioni di difficoltà.

Ricorrendo tutte le suddette condizioni, tale termine può essere chiesto per non più di tre volte nell’arco di un quadriennio.

Quali voci è tenuto a pagare il conduttore entro il termine di grazia per la sanatoria della morosità?

Il conduttore, per non subire la convalida dello sfratto e quindi poi la fase dell’esecuzione del rilascio dell’immobile deve versare un importo comprensivo delle seguenti voci: a) canoni scaduti alla data della ricezione dell’intimazione di sfratto; b) oneri accessori scaduti alla data della ricezione dell’intimazione di sfratto; c) interessi legali; d) spese di giudizio liquidate in udienza.

Solo l’esatto adempimento e quindi solo in seguito al versamento integrale delle predette somme, entro il termine perentorio fissato dal giudice, impedisce la convalida dello sfratto e la risoluzione del contratto.

Il conduttore non è tenuto a pagare entro il termine di grazia anche i canoni eventualmente scaduti successivamente alla ricezione dell’atto di intimazione di sfratto.

Invero secondo consolidata giurisprudenza: “la sanatoria della morosita’ del conduttore prevista dalla Legge 392/1978, articolo 55, è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. Civ. sentenza n. 18224/2013)”.

Riproduzione riservata

Avv. Gennaro Colangelo                                                            Dr.ssa Bruna Moretti

Si allega testo della:

 L. 392/1978

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