Ambito di applicazione
Gli affitti brevi sono quei contratti che vengono stipulati anche on line ed in forza dei quali una parte prende in locazione un immobile o parte di esso per un periodo non superiore a 30 giorni.
Sino ad ora per questa tipologia di contratti, a differenza delle altre locazioni di durata superiore ai 30 giorni, non era previsto l’obbligo di registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Novità
Un emendamento del decreto sicurezza numero 113/18, già convertito con la legge numero 132/18 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 4 dicembre 2018, ha disposto l’obbligo di comunicare alla Questura del Comune dove ha sede l’immobile, le generalità delle persone alle quali viene concesso un affitto o subaffitto breve.
Questa comunicazione deve essere fatta entro le 24 ore successive da quando le persone alloggiate si stabiliscono nella casa ovvero immediatamente se la locazione ha una durata di 24 ore.
In tal modo l’obbligo di comunicazione (già previsto per le locazioni superiori ai 30 giorni e per i gestori di servizi alberghieri e di altre strutture ricettive, «nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere) si estende anche alle locazioni cd brevi.
Modalità operative
La comunicazione dei dati dell’inquilino dovrà essere effettuata dai locatori o sublocatori telematicamente attraverso il sistema “Alloggiati Web” presente nel link della polizia di stato (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Scelta.aspx) la cui modulistica si segnala non essere ancora stata modificata al fine di considerare una tipologia di ospitalità, quella basata sulla locazione, che non presuppone alcuna autorizzazione pubblica, come previsto invece per le strutture ricettive. Nel caso di mancata comunicazione si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 17 del TULPS, che prevedono l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.
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Avv. Gennaro Colangelo