Come ben sapete, oltre alle Parti, anche un altro soggetto può fare ingresso in occasione della conclusione di un contratto di compravendita: il mediatore immobiliare.
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CHI È IL MEDIATORE IMMOBILIARE?
Il mediatore immobiliare è una figura professionale che ha il compito di mettere in relazione due o più Parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 cc).
Leggendo questa disposizione emerge quindi che il mediatore opera come un terzo imparziale dal momento che si limita a mettere in relazione le Parti fra loro per la conclusione dell’accordo. Nel concreto questo vuol dire che il professionista ha nei loro confronti un obbligo di corretta informazione, ossia ha il dovere di comunicare le informazioni a lui note, o comunque da lui conoscibili e che sono in grado di influire non solo sulla successiva conclusione dell’affare tra le parti, ma anche sulle condizioni di conclusione dello stesso.
Ed è proprio il requisito della imparzialità che distingue il contratto di cui all’art. 1754 cc da quello di agenzia (art. 1742 cc e ss). Figura quest’ultima che invece fa riferimento ad un professionista (l’agente) che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra (il preponente) la conclusione di contratti in una determinata zona, in cambio di una retribuzione.

Per garantire questo suo tratto caratterizzante, il legislatore ha previsto all’art. 5 comma 3 e 3 bis della L. 39/89 una serie di situazioni professionali che sono incompatibili con l’esercizio della mediazione. Tra queste va ricordato l’esercizio della attività di “imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.