La meritevolezza del debitore e il merito creditizio del soggetto finanziatore: due parametri dai quali l’OCC non può prescindere

Elisa Boreatti
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Oggi vi voglio parlare di un profilo che a volte può passare in secondo piano ma, in realtà, ha una portata “rivoluzionaria”. Vediamo di cosa si tratta.

Il nostro legislatore nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti, all’art. 68 e, nel concordato minore, all’art 76, ha stabilito che l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) deve indicare nella relazione che va a predisporre e che presenterà al Tribunale il comportamento tenuto dal soggetto finanziatore. In particolare viene chiesto all’OCC di indicare se questi nella concessione del finanziamento abbia tenuto in conto del “merito creditizio”.

Ebbene vediamo di comprendere meglio cosa sia questo merito creditizio e come debba essere valutato.

Nel farlo si parta dalla lettura dell’art. 68 CCII che così stabilisce:

“l’OCC deve indicare anche se il soggetto ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

Il finanziatore, cioè, è tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e prudente gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Stesso discorso si può fare anche per il concordato minore.

Cosa ci sta dunque dicendo il legislatore? Che il debitore non può essere ritenuto in colpa se ha chiesto un finanziamento ad un intermediario qualificato (che in quanto tale ha la funzione proprio di fornire una consulenza finanziaria) e questi ha concesso ugualmente la stipula del finanziamento che ha determinato la situazione di sovraindebitamento non valutando correttamente la sua situazione.

Quali le conseguenze? Ebbene l’istituto di credito-creditore non può opporsi al piano del consumatore che il debitore eventualmente avrà a proporre.

La sentenza del Tribunale di Napoli del 11 gennaio 2023 ci permette però di dettagliare ulteriormente i confini del “merito creditizio”. La pronuncia specifica, infatti, che il Giudice deve comunque e in ogni caso verificare la meritevolezza del debitore a prescindere dalla circostanza che l’istituto finanziatore  abbia valutato o meno il merito creditizio.

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