Un condomino può apportare modifiche ad “un bene comune” per poter godere dello stesso in modo migliore?
La risposta è positiva purchè ricorrano le seguenti condizioni:
- le spese da sostenere per apportare le modifiche al bene comune devono essere sostenute dal singolo condomino;
- l’uso del bene comune da parte del singolo condomino non deve alterare la destinazione dello stesso e non deve impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo vuol dire che l’uso del bene deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nell’art. 1102 c.c..
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Il condomino che vuole apportare modifiche al bene comune può operare senza ottenere una preventiva autorizzazione assembleare.
Questi concetti sono stati ribaditi da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (nr 36389 del 13.12.2022) che quindi ha affermato che un condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazzo di proprio uso esclusivo sempre che tale intervento non dia luogo a modifiche significative della consistenza del bene e sia realizzato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura delle sottostanti strutture.

Una precisazione: non dobbiamo confondere il concetto di “modifica” con quello di “innovazione” atteso che rappresentano due situazioni che non sono tra loro sovrapponibili.
Ricordiamoci, infatti, che le innovazioni devono essere deliberate dall’assemblea e sono poste in essere nell’interesse di tutti i partecipanti alla comunione proprio perchè consistono in opere di trasformazione del bene comune alterandone l’originalità funzione e destinazione.
Le modifiche invece si riferiscono a quelle situazioni ove il condominio, può procedere a delle opere che si limitano a permettergli un suo più comodo utilizzo.