Se i coniugi – non legalmente separati – hanno fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due comuni diversi, nessuno dei due potrà fruire dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.
Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina l’istituzione dell’imposta municipale propria (detta anche unica).
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili.
La predetta imposta è dovuta:
– per le abitazioni classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
–dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’agevolazione si applica anche se i coniugi hanno la propria residenza in comuni diversi?
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020.
Un contribuente proponeva ricorso avverso degli avvisi di accertamento ai fini Imu che gli erano stati notificati con cui era stata disconosciuta l’agevolazione IMU in relazione all’abitazione principale per difetto di un requisito essenziale, in quanto il nucleo familiare aveva fissato la residenza in immobili localizzati in comuni diversi.
Il contribuente aveva la residenza anagrafica presso l’immobile che beneficiava dell’agevolazione IMU, mentre il coniuge aveva spostato la propria residenza in altro comune per esigenze lavorative.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente.
La società di riscossione locale proponeva ricorso per Cassazione avverso la predetta decisione, contestando la violazione dell’art. 13, co. 2 del D.L. n. 201 del 2011, per essere stata riconosciuta l’esenzione malgrado l’immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare.
La Corte di Cassazione dichiarava fondato il motivo e cassava la sentenza impugnata, disponendo nel merito il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Infatti la norma in questione prevede che l’imposta “non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa …. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Dal dato letterale della norma si rinviene che, ai fini dell’esenzione, è necessario che tutto il nucleo familiare, non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente nella medesima unità immobiliare, conformemente all’indirizzo della Cassazione “in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative”.
In conclusione, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, l’agevolazione IMU sull’abitazione principale spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare, dove dimorano stabilmente. In caso contrario non spetta l’agevolazione IMU.
Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Bruna Moretti
Si allega il testo dell’ordinanza
Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020