Di recente la Corte di Cassazione (sentenza 3190 del 2.2.2023) si è trovata a dirimere un problema che, a dir il vero, non capita spesso nella quotidianità, ma che – come viene confermato anche in questa occasione – quando si verifica genera ampi dibattiti, dapprima in condominio, e poi nelle aule di giustizia.
Su cosa ha dovuto decidere quindi il supremo organo? Ebbene questi ha dovuto stabilire quale fosse il soggetto deputato a pagare le spese condominiali maturate dall’immobile conferito in un trust. In altre parole ha dovuto individuare se fosse corretto che l’amministratore di condominio avesse richiesto il pagamento pro quota delle spese di gestione condominiale al trustee ossia alla società fiduciaria cui era stata affidata.
Ebbene la Corte di Cassazione ha confermato quanto già sostenuto nei precedenti gradi di giudizio ossia che il conferimento del bene nel trust traslativo ha reso la società fiduciaria titolare del bene stesso.
E tale diritto di proprietà, seppur limitato dal fatto che dovesse essere rispettoso del programma stabilito dal disponente, la faceva diventare legittimata passiva della domanda di pagamento delle spese condominiali.