Opposizione a decreto ingiuntivo Riforma Cartabia

Elisa Boreatti
Condividi con
LinkedIn
Email
Print

INDICE DEI CONTENUTI
1. Opposizione a decreto ingiuntivo Riforma Cartabia.
2. Che cos’è un decreto ingiuntivo.
3. Che Cos’è e a cosa serve l’opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Riforma Cartabia: cosa cambia nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Abolizione della Formula Esecutiva.
6. Cambiamenti nella Cognizione Sommaria e Piena.
7. Quali sono i passi da seguire per procedere con l’opposizione a decreto ingiuntivo con la Riforma Cartabia.
8. Opposizione a Decreto ingiuntivo: perché è importante affidarsi a un avvocato.


Opposizione a decreto ingiuntivo Riforma Cartabia

Le norme contenute nella Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 202) si applicano ai procedimenti che sono stati incardinati successivamente al 28 febbraio 2023.

Le disposizioni intervengono rispetto a vari profili del processo civile (ad esempio apporta modifiche rispetto a quelli che sono gli atti introduttivi del giudizio) al fine di semplificarne la struttura e renderne più rapido lo svolgimento.

La fase di opposizione al decreto ingiuntivo, invece, è una di quelle che ha subito meno gli effetti della riforma in quanto ha introdotto “solo” l’obbligo per il creditore opposto di procedere alla mediazione obbligatoria.

Che cos’è un decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che viene pronunciato dal Giudice quando ritiene che il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha presentato il ricorso monitorio abbia provato l’esistenza del suo diritto di credito e il credito stesso sia certo, liquido ed esigibile.

Nello specifico il soggetto creditore deposita nella cancelleria del Giudice di Pace o del Tribunale un ricorso al quale deve allegare la prova scritta del credito vantato (il cosiddetto ricorso monitorio).

Il Giudice esamina il ricorso alla luce dei criteri anzi richiamati e se li ritiene sussistenti emette il decreto ingiuntivo richiesto. Decreto che il creditore deve provvedere a notificare al debitore nel termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia. Qualora questo non dovesse avvenire il decreto non ha più effetti: tecnicamente si dice che perde efficacia.

Il legislatore indica la disciplina di questo procedimento cd sommario agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

La sommarietà è data dal fatto che è il soggetto richiedente il decreto ingiuntivo (ossia il ricorrente creditore) ottiene il provvedimento di ingiunzione in modo più veloce, snello e senza dover interloquire in questa fase con il debitore. Quest’ultimo, infatti, sino a quando il ricorrente creditore non provvede alla notifica del ricorso e del decreto pronunciato, non è a conoscenza che nei suoi confronti è in corso una azione giudiziaria. Tecnicamente si dice che in sede di procedimento monitorio è assente il contraddittorio proprio perché il Giudice pronuncia il decreto ingiuntivo tenendo in conto della sola domanda del creditore.

Sei in una situazione fallimentare e non sai cosa fare?
Affidati al nostro Studio legale: contattaci per una consulenza.

Che Cos’è e a cosa serve l’opposizione a decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo (articolo 653 codice di procedura civile) è quella fase che viene avviata dal debitore ingiunto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e che deve essere proposta nel termine di quaranta giorni che decorrono dalla notifica stessa. Il termine è perentorio, ossia il debitore deve avviare la fase di opposizione entro questo termine, diversamente non può più farlo e quanto stabilito nel decreto ingiuntivo stesso diventa “incontrovertibile”.

Oggetto della fase di opposizione non è, però, la impugnazione del decreto ingiuntivo ma è qualcosa che va oltre in quanto il debitore opposto dà avvio ad un vero e proprio giudizio che ha ad oggetto la domanda del creditore. Domanda che normalmente è di pagamento ma che, come abbiamo visto nel precedente approfondimento, può anche riguardare la consegna di beni.

Questa seconda fase, che segue a quella monitoria, è però solo eventuale e come si diceva dà origine ad un giudizio a cognizione piena, ove vi è il contraddittorio tra le parti e durante il quale il debitore può produrre le prove a dimostrazione del fatto che nulla deve al creditore. In questa fase il primo assume la qualifica di debitore opponente, mentre il secondo quella di creditore opposto.

In caso di accoglimento della opposizione, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo, mentre in caso di rigetto viene confermato e il decreto acquista definitiva efficacia e il creditore potrà avviare la fase di esecuzione forzata per ottenere tutela al proprio diritto di credito.

Riforma Cartabia: cosa cambia nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo

La Riforma Cartabia ha inserito nel decreto legislativo che disciplina la mediazione (il D.lgs. 28/2010) l’articolo 5 bis deputato alla regolamentazione dell’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria in fase di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Pertanto l’obbligo della mediazione riguarda solo la fase di opposizione (ossia quella a cognizione piena) e non quella monitoria, a cognizione sommaria, che la precede.

Ecco quindi che il debitore, che con la notifica del decreto ingiuntivo viene a conoscenza dell’ingiunzione di pagamento che gli viene rivolta dal Giudice, può avviare il giudizio di opposizione (che a differenza di quello monitorio è un giudizio a cognizione piena) per contestare la domanda di pagamento.

Rispetto al passato, però, oggi viene introdotto l’obbligo per il creditore, ossia da chi ha presentato il ricorso monitorio. che si vede notificare l’atto di opposizione, avviare il procedimento di mediazione obbligatoria. Rispetto al passato quest’ultimo passaggio è dal 30 giugno 2023 condizione di procedibilità della fase di opposizione stessa e può essere svolta solo dopo che il giudice ha deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto stesso.

Abolizione della Formula Esecutiva

La Riforma Cartabia è intervenuta anche con riferimento alla fase del procedimento monitorio introducendo un ultimo comma all’articolo 474 codice di procedura civile.

In particolare è stata eliminata la cosiddetta “formula esecutiva” ed è venuto meno il concetto di copia in forma esecutiva.

Dal 30 marzo 2023 non è più necessario per il creditore chiedere l’apposizione della formula esecutiva prima di procedere con la notifica dell’atto di precetto. Oggi quindi il titolo esecutivo viene rilasciato “in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge non disponga altrimenti”.

Logica conseguenza è che il legislatore è dovuto intervenire anche sul successivo articolo 479 codice di procedura civile che disciplina la notifica del titolo esecutivo che oggi così dispone: “se la legge non dispone diversamente, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo in copia attestata conforme all’originale e del precetto”.

Cambiamenti nella Cognizione Sommaria e Piena

La cognizione sommaria riguarda il procedimento monitorio in quanto il decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice viene emesso tenendo in conto della documentazione prodotta dal solo creditore ricorrente. Il debitore quindi in questa fase non interviene.

La cognizione piena si ha, invece, nel giudizio di opposizione che il debitore avvia nel momento in cui non ritiene dovuta la somma di cui gli è stato ingiunto il pagamento entro un preciso termine (quaranta giorni dalla notifica del decreto stesso). Con la notifica dell’atto di citazione viene avviato un vero e proprio giudizio di cognizione nel pieno contraddittorio di debitore e creditore.

Opposizione decreto e giudice di pace: cosa cambia

Rispetto al passato la Riforma Cartabia è intervenuta anche in merito alle modalità che il debitore opponente deve seguire per avviare il giudizio di opposizione.

Oggi la forma dell’atto che deve essere usata non è più l’atto di citazione, bensì il ricorso semplificato ex articolo 361 e 281 decies codice di procedura civile. Tecnicamente si dice che il giudizio deve essere introdotto nelle forme del processo semplificato di cognizione.

Mentre se l’atto di opposizione deve essere presentato al Tribunale la forma rimane quella dell’atto di citazione il quale però deve essere redatto nelle nuove previste dall’articolo 163 codice di procedura civile novellato dalla riforma.

Quali sono i passi da seguire per procedere con l’opposizione a decreto ingiuntivo con la Riforma Cartabia

Per difendersi da un decreto ingiuntivo ritenuto “ingiusto” il debitore deve avviare la fase di opposizione nel termine di 40 giorni che decorrono dal giorno in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo. Termine questo soggetto alla sospensione feriale.

Come si diceva il giudizio di opposizione in sé non ha seguito grandi cambiamenti con la Riforma Cartabia se non per questi aspetti:

  • Se l’opposizione viene formulata al Tribunale si introduce un giudizio a cognizione piena che deve seguire le regole oggi previste proprio dalla Riforma Cartabia in tema di processo ordinario.
  • Se l’opposizione viene formulata al Giudice di Pace il giudizio che si introduce è a cognizione semplificata.
  • Il creditore, a seguito del pronunciamento in punto di sospensione della provvisoria esecutorietà, deve avviare il procedimento di mediazione obbligatoria.

Opposizione a Decreto ingiuntivo: perché è importante affidarsi a un avvocato

Il debitore che riceve un decreto ingiuntivo deve rivolgersi ad un legale subito in quanto:

  • La difesa tecnica è obbligatoria.
  • I termini per presentare l’opposizione sono perentori e pertanto, salvo ipotesi in cui si può invocare l’opposizione tardiva, una volta scaduti non è più possibile procedere con il giudizio.
  • Verifica oltre alla esistenza o meno dei presupposti sostanziali anche se vi sono quelli processuali in quanto verifica se nel corso del procedimento monitorio il creditore ha seguito le regole processuali previste dal legislatore.

LA NOSTRA CONSULENZA SU SALDO E STRALCIO

Richiedi la nostra consulenza

Naviga tra gli articoli che trattano argomenti simili

CATEGORIE

Sei in un soggetto sovraindebitato?
Risolvi la tua situazione!

Compila il modulo per richiedere una consulenza gratuita e senza impegno.

ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO “Come fare per non morire più di debiti?”

SCOPRI DI Più