In GU del 29.8.2020 è stato pubblicato il decreto attuativo
Ne avevamo parlato nel nostro articolo del 13 luglio 2020, introdotto dal D.l. “Cura Italia” convertito in legge ad aprile scorso, lo strumento di credito per le aziende produttrici di Dop e Igp diventa operativo.
Ricordiamo che “I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d’origine protetta o a Indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti Dop e Igp – recita l’articolo 1 del DM del 23 luglio – possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri”.
Perché rotativo?
Perché le unità di prodotto sottoposte a pegno che sono nella piena disponibilità del debitore, ad esempio una partita di vino giunta a maturazione dopo qualche anno e pronta per essere immessa sul mercato, può essere sostituita da altre di pari valore senza necessità di ulteriori stipulazioni.
Il decreto pubblicato in GU prevede che il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro le indicazioni di cui all’Allegato al Decreto:
a) la tipologia;
b) il quantitativo da utilizzare quale pegno;
c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è
stoccato;
d) il lotto per il prodotto confezionato;
e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
f) l’Istituto bancario interessato;
g) il valore del pegno in euro.
Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente.
I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.
Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione e tale spostamento deve essere comunicato all’
Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell’operazione.
Nell’Allegato è fornito anche un modello di registro conforme.
Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno.
I registri sono annualmente vidimati da un notaio.
Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva, invece, il debitore può procedere all’annotazione nei registri telematici.
Nel registro viene annonata anche la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno.
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Avv. Gennaro Colangelo Dott.ssa Rosa Colucci
Si allega