È una domanda che spesso il debitore si fa.
Il Tribunale di Torino ha affrontato la questione assumendo una posizione ben diversa da quella che aveva preso la Corte di Cassazione nel 2018.
Il Tribunale, infatti, in data 21.9.2021 ha pronunciato il decreto di omologa di un piano del consumatore che contemplava la ristrutturazione delle posizioni debitorie (solo) con i denari provenienti da un finanziamento e non anche utilizzando quelli maturati sino a quel momento a titolo di TFR.
La ragione in forza del quale il Tribunale ha assunto tale posizione è da rinvenirsi nel fatto che il trattamento di fine rapporto è collegato (ossia dipende) alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Sino a che non si verifica tale evento non si verifica, la predetta somma non è esigibile. Nel caso sottoposto al suo esame, il rapporto di lavoro era ancora in essere.

Il Tribunale sottolinea poi un ulteriore aspetto, ossia che l’art. 8 della L. 3/2012 prevede la libertà delle forme per la ristrutturazione dei debiti.
Questo cosa vuol dire? Che nel piano del consumatore la messa a disposizione del TFR è una facoltà dell’istante debitore e non un obbligo. Come si diceva all’inizio di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione nella sentenza nr. 19708/2018 per la quale, invece, la mancata messa a disposizione da parte del debitore sovraindebitato del TFR deve essere motivo di non omologa del piano.
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