Piano del consumatore: cosa accade alle esecuzioni in corso?

Elisa Boreatti
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La legge n. 3 del 2012 ruota attorno ad una parola: “sovraindebitamento” che oramai sappiamo essere “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Per porre rimedio a questa situazione, si è anche detto, che il legislatore ha introdotto, nel nostro ordinamento lo strumento cd “il piano del consumatore”.

COSA ACCADE ALLE AZIONI ESECUTIVE GIÀ INTRAPRESE DAI CREDITORI?

In questo caso si deve porre attenzione al fatto che si possono verificare duesospensioni”: la prima, è una provvisoria richiesta dal debitore nel ricorso; la seconda è quella definitiva ed è disposta dal Giudice nel decreto di omologa.

PROVVISORIA RICHIESTA DAL DEBITORE NEL RICORSO

Il sovraindebitato può chiedere, nel ricorso al Giudice, che conceda nelle more della convocazione dei creditori la sospensione di determinate procedure esecutive in quanto le ritiene lesive alla fattibilità del piano proposto. Rispetto a tale istanza inibitoria il Giudice decide in modo discrezionale valutando se e in che modo l’esecuzione incida sull’economia del piano prospettato ai creditori. Poi provvede con un provvedimento dal carattere provvisorio. Difatti, il comma 2 dell’art. 12 bis della L. n. 3/2012, prevede che “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione oozata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.

COSA ACCADE SE IL GIUDICE NON ACCOGLIE L’ISTANZA DEL DEBITORE?

Il sovraindebitato potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sul reclamo si pronuncerà il Tribunale in composizione collegiale. In caso di ulteriore rigetto, il debitore potrà proporre una nuova domanda, mentre non è consentito il ricorso in Cassazione, non essendo il provvedimento in questione di natura decisoria.

Ricordiamoci però che il provvedimento inibitorio è, comunque, per sua natura precario, perché deve essere concesso esclusivamente “nelle more della convocazione dei creditori” atteso che il blocco delle stesse opera in automatico nel momento in cui il piano viene omologato. L’art. 12 ter, infatti, disciplina gli effetti dell’omologazione del piano del consumatore, disponendo che “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”.

Di contro si ricordi che non vi è alcuna norma che autorizzi il giudice dell’esecuzione a sospendere l’esecuzione a seguito del deposito del ricorso per accedere alla procedura di composizione della crisi.

Ove, invece, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione pendente sia emesso dal giudice del sovraindebitamento, il giudice dell’esecuzione, investito con istanzainformativa” dal sovraindebitato, potrà solo prenderne atto. Gli effetti reali del provvedimento di sospensione sono quelli previsti dall’art. 626 c.p.c., secondo cui “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.

Va da sé, comunque, che il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo non pregiudica gli atti compiuti anteriormente alla sospensione, i quali conservano la propria efficacia anche se il piano, una volta omologato, ai sensi dell’art. 12 ter, comma 2, diventa obbligatorio per tutti i creditori che erano tali al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12 bis, comma 3.

È importante quindi per il creditore avere sempre uno sguardo attento alla situazione complessiva del debitore prima di procedere esecutivamente nei suoi confronti.

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