Noi sappiamo che con sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all’art.70, comma 7, CCII) “il giudice dichiara chiusa la procedura”.
Stando al tenore letterale della norma si potrebbe pensare che, dopo aver ricevuto “il via libera” da parte del Tribunale, i soggetti indicati nell’art.2, comma 1, lett.c) siano liberi nel loro operare.
In realtà non è proprio così.
Perché se è vero, da una parte, che il debitore/sovraindebitato deve provvedere direttamente alla vendita dei suoi beni attraverso le procedure competitive (di cui deve dare amplia pubblicità e avvalendosi di soggetti specializzati), è altrettanto vero che tutta la complessa operazione economica deve avvenire secondo le stime e sotto la supervisione dell’OCC.
Questo infatti ha il compito di depositare nel fascicolo del Tribunale non solo ogni sei mesi una relazione sullo stato della procedura, ma deve procedere alla redazione di quella finale.
Ebbene cosa accade se, dalla lettura, il Tribunale verifica che il piano di ristrutturazione è stato eseguito solo parzialmente?
In tal caso è lo stesso giudice che deve indicare quali siano gli atti che si rendono necessari per poter portare a conclusione il piano medesimo.
Attenzione però ad un aspetto: non è corretto dire che dopo l’omologazione del piano “si apre una nuova fase processuale”, ossia quella dell’esecuzione.
Quest’ultima, infatti, rappresenta semplicemente la seconda parte (quella di attuazione) di una procedura che è iniziata con il deposito della domanda di ristrutturazione e che in una prospettiva di concorsualità vuole risolvere la situazione di inadempimento in cui si trova una persona.