POTERE NORMATIVO: A CHI SPETTA ?
In Italia il potere legislativo spetta al Parlamento (ai sensi dell’art. 70 della Costituzione) e alle Regioni (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione). Il Parlamento è competente a legiferare per le materie espressamente indicate nel secondo comma dell’articolo 117, mentre le Regioni sono competenti a legiferare per le restanti materie (competenza residuale). In casi
AL GOVERNO
Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando:
1. il Parlamento stesso conferisce al Governo – con un’apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito – il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;
2. può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
3. Al Governo è attribuita, in via ordinaria, la potestà di emanare regolamenti, che costituiscono una fonte secondaria di produzione giuridica. Con essi il Governo può dare attuazione ed integrare le disposizioni legislative, può disciplinare l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e può regolare materie che la Costituzione non riserva in via esclusiva alla legge.
ALLE REGIONI
Vi è poi un secondo elenco di materie contenuto nel terzo comma dell’articolo 117 chiamate materie di legislazione concorrente, nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (leggi-quadro), riservata allo Stato.
CHI INTERVIENE IN TEMPO DI CORONAVIRUS ?
IL GOVERNO
Il Governo esercita la funzione legislativa adottando autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare, come abbiamo visto, situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.
LE REGIONI
L’art.117 della Costituzione attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva solamente nelle materie espressamente indicate dalla Costituzione (per esempio affari esteri, immigrazione, ordine pubblico, difesa, cittadinanza, moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari).
In tutte le altre materie non espressamente riservate allo Stato, quest’ultimo non può più legiferare.
Il nuovo testo costituzionale, infatti, ha previsto una potestà legislativa concorrente in determinate materie (per esempio tutela e sicurezza sul lavoro, professioni, tutela della salute, protezione civile, previdenza complementare integrativa, governo del territorio). In tali materie la legge statale si limita a fissare i principi fondamentali rinviando alla legislazione regionale la rimanente parte della disciplina (art.117.3).
Per tutte le materie non elencate nell’art.117 la potestà legislativa è attribuita alle Regioni (mentre, secondo la costituzione del 1948, vigeva il principio inverso che attribuiva alle Regioni la competenza nelle sole materie espressamente indicate dall’art.117 Cost).
Per cui la Regione ha una potestà legislativa residuale e spazi in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o ricomprese nella potestà concorrente.
I MINISTRI
I ministri della Repubblica Italiana, secondo l’art. 92 della Costituzione italiana, compongono il Governo e, assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, sono membri del Consiglio dei ministri.
I ministri, così come il Presidente del Consiglio dei ministri, sono funzionari onorari dello Stato in quanto, pur essendo retribuiti, non svolgono la loro attività come professione.
Nell’esercizio delle loro funzioni i ministri adottano provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto (è detto decreto ministeriale quello emanato da un solo ministro, decreto interministeriale quello emanato congiuntamente da più ministri).
LA PROTEZIONE CIVILE
Il Dipartimento della protezione civile è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è nata
nel 1982 per dotare il Paese di un organismo capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza. Il drammatico ritardo dei soccorsi e all’assenza di coordinamento che avevano caratterizzato la gestione del terremoto in Irpinia del 1980 avevano evidenziato la necessità di istituire una struttura che si occupasse in maniera permanente di protezione civile.
Ecco quindi che con la legge n. 225 del 1992 il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema.
Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.
Sul territorio comunale, il referente e nominato dal Sindaco, al quale fa da supporto e che gode di autonomia decisionale per gli aspetti logistici e operativi, vengono affidati, in fase di normalità, ad esempio di sovraintendere alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il Gruppo Comunale di Protezione Civile ecc., mentre di fase di emergenza, ad esempio di sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, o l’assistenza pratica alla popolazione.
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Avv. Elisa Boreatti