PREVIDENZIALE: L’INPS DETTA LE REGOLE PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI.

Elisa Boreatti
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Tra le misure adottate dal Governo per il sostegno e il rilancio dell’economia, a seguito dell’emergenza Covid-19, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate dal 15 agosto 2020 (data di entrata in  vigore del decreto n.104) al 31 dicembre 2020.

Nella circolare INPS 24 novembre 2020, n.133 vengono fornite indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio: i lavoratori per i quali spetta l’esonero, la misura e le risorse stanziate e le relative istruzioni contabili.

Vedremo in particolare quali sono i datori che possono accedere al beneficio …

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. L’esonero contributivo non si applica invece nei confronti della pubblica Amministrazione.

Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

·         gli enti pubblici economici;

·         gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

·         gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

·         le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

·         le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

·         i consorzi di bonifica;

·         i consorzi industriali;

·         gli enti morali;

·         gli enti ecclesiastici.

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato  e di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

L’esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all’articolo 6 l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono inoltre esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Assetto e misura dell’esonero e risorse stanziate.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, si precisa ulteriormente che lo stesso ha una durata pari a sei mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato e, per le assunzioni a tempo determinato, ha una durata pari al decorso del rapporto e comunque sino ad un massimo di tre mesi. Si ribadisce che, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Infine, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Più in particolare, l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è, invece, riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

·         assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

·         rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, in particolare, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

·         l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

·         l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda che gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Infine, gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

 

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta.

Avv. Gennaro Colangelo dDott.ssa Rosa Colucci

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