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Sommario: 1. Delibera condominiale e procedimento di mediazione: a) Fatto; b) Questione giuridica; c) Posizione del Tribunale di Milano; 2. Rapporto tra procedimento di mediazione e azione giudiziaria: a) Fatto; b) Questione giuridica; c) Posizione del Tribunale di Milano. |
- DELIBERA CONDOMINIALE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- Fatto
Un condominio aveva chiamato in mediazione il condomino e il suo conduttore per contestare la violazione del regolamento condominiale senza essere dotato di una preventiva delibera che lo autorizzasse in tal senso.
Alla mediazione non aveva partecipato la società conduttrice e pertanto la procedura si era chiusa con verbale negativo.
Il Condominio ha quindi avviato la azione giudiziale.
- Questione giuridica
L’art. 71 disp. att. cc impone all’amministratore di poter avviare o partecipare ad un procedimento di mediazione solo se autorizzato in tal senso dall’assemblea. Infatti la disposizione, introdotta con la riforma del 2012 testualmente prevede “Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice”.
Leggendo il dettato normativo si osserva che il quorum richiesto (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) non è sempre di facile raggiungimento e, dall’altra, che proprio partendo dal testo della disposizione molti organismi di mediazione non accettano le istanze di mediazione o le adesioni presentate da amministratori privi di una preventiva delibera assembleare che li autorizzi in tal senso.
Gli aspetti anzidetti sono produttivi della stessa conseguenza, ossia quella di impedire al condominio di avviare o partecipare al procedimento di mediazione creando una situazione di “stallo” con tutte le conseguenze del caso se si considera che in materia condominiale il procedimento di mediazione è posto quale condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria.
Inoltre tali elementi ostativi mal si concilierebbero con i motivi che hanno portato il legislatore ad introdurre tale procedimento.
- Posizione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano con la sentenza nr. 836/2018 è intervenuta sul punto precisando che nel caso sottoposto al suo esame la condizione di procedibilità prevista all’art. 5 D.lgs 28/2001 sarebbe stata comunque assolta dal condominio, nonostante alla data di avvio di detto procedimento quest’ultimo non avesse la delibera assembleare ex art. 71 disp. att. c.c. e ciò in quanto in sede di mediazione il mediatore, se in tal senso richiesto dall’amministratore del condominio, ha il potere di differire la mediazione permettendo a quest’ultimo di convocare l’assemblea ed un tanto per cercare di rendere più efficace lo strumento della mediazione.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione si è (invece) concluso già alla data del primo incontro con un verbale negativo stante l’assenza di uno dei chiamati in mediazione.
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In punto di poteri conferiti al mediatore al fine di rendere efficace e fattivo lo strumento della mediazione si richiama anche la sentenza nr. 186 pronunciata dal Tribunale di Pordenone e depositata il 10.3.2018 (il commento è pubblicato sul sito dello Studio Legale Boreatti-Colangelo alla sezione “Note a sentenza”).
In tale situazione il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una eccezione sollevata dallo Studio Legale Boreatti Colangelo & Partners (che assisteva il convenuto nonché il chiamato in mediazione) in merito al mancato assolvimento da parte dell’attore della condizione di procedibilità così come disposta in tema di diritti reali, ha avuto modo di esplicitare, al pari di quanto precisato dal Tribunale di Milano nella sentenza 836/2018, quali siano i poteri in capo al mediatore al fine di rendere efficace e fattivo lo strumento della mediazione.
In particolare il Tribunale di Pordenone, richiamando quanto stabilito dal Tribunale di Patti con ordinanza del 25 maggio 2017, ha specificato che il mediatore viene chiamato ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione.
- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E AZIONE GIUDIZIARIA
- Fatto
Il condominio aveva contestato al condomino e alla società conduttrice in sede di procedimento di mediazione la violazione del regolamento di condominio, mentre nel successivo giudizio aveva implementato l’oggetto della causa con la violazione dell’art. 1122 del c.c.
- Questione giuridica
Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con un verbale negativo, deve esserci identità e/o corrispondenza tra le contestazioni formulate in sede di mediazioni ed i motivi posti a fondamento della domanda giudiziaria ovvero il petitum e la causa petendi indicati nell’atto di citazione che introduce il giudizio dinnanzi l’Autorità Giudiziaria devono corrispondere al contenuto della domanda di mediazione?
- Posizione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano evidenziando che la parte fondamentale di ogni atto “civile” con una qualche valenza legale ad incidere sulle posizioni soggettive delle parti è il fatto ha risolto l’argomento di cui al punto b) sulla base del criterio dell’identità dei fatti posti a fondamento della domanda di mediazione e giudiziale.
In conclusione se i fatti posti a fondamento della mediazione e del successivo, consequenziale atto giudiziario sono uguali pur mutando nell’atto giudiziario le conclusioni ovverosia le domande rispetto a quanto azionato con l’istanza di media conciliazione non dovrà esperirsi una nuova mediazione.
avv. Elisa Boreatti
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