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L’art. 10 del d.lgs 28/2010 stabilisce il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, il divieto di dar corso alla prova testimoniale in ordine alle dichiarazione delle parti, nonché l’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Il Tribunale di Udine, richiamando anche una ordinanza del Tribunale di Roma, si è pronunciato nel senso di ritenere che detto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e pertanto non possa essere applicato alle dichiarazioni che le parti rendono nella fase di identificazione delle stesse tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerente la partecipazione dei soggetti.
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Il Giudice nel momento in cui, terminata la mediazione, sia chiamato a pronunciarsi ex art 5 del d.lgs 28/2010 in punto di improcedibilità della domanda per mancata partecipazione personale della controparte all’incontro di mediazione, deve poter verificare l’effettiva presenza o meno del soggetto accertando e conoscendo gli elementi fattuali di cui alla cd fase di identificazione in sede di mediazione. Ne consegue che se tale verifica risulti impedita per una incompiuta verbalizzazione non si può ritenere di per sé inammissibile l’istanza di prova orale formulata dalla parte destinataria della eccezione di improcedibilità e volta a provare la propria presenza all’incontro di mediazione.
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avv. Elisa Boreatti
Riproduzione riservata
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Allegato pdf della ordinanza – fonte da cui è stata tratta l’ordinanza è il caso.it:
Tribunale di Udine, Sezione I Civile – ordinanza del 7 marzo 2018
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