Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 marzo 2018 – 29 gennaio 2019, n. 2327
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La Suprema Corte con l’ordinanza in epigrafe afferma che è erronea l’affermazione secondo cui il contatore, in quanto posizionato, sia funzionante e quindi attendibile”, essendo dunque “l’utente che deve fornire la prova del suo cattivo funzionamento”.
Tale “dictum”, infatti, non corrisponde ai principi enunciati, di recente, dalla giurisprudenza di questa Corte (richiamati dalla ricorrente nella propria memoria integrativa), relativamente alla fattispecie contrattuale ex art. 1559 c.c..
Invero, secondo questa Corte, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
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Si allega il testo dell’ordinanza
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 marzo 2018 – 29 gennaio 2019, n. 2327