PROCEDURA CIVILE: LE TAPPE DELLA RIFORMA

Elisa Boreatti
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La riforma del processo civile non è ancora stata scritta.

Quello che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2019 è un disegno di legge, ed è solo il primo passo di un iter ancora lungo che viene disciplinato dalla Costituzione negli articoli che vanno dal 71 al 74.

 

PRIMO STEP: INIZIATIVA LEGISLATIVA

 

Il disegno di legge è un testo presentato dal Consiglio dei Ministri (organo esecutivo) al Parlamento con il quale vengono presentate delle proposte di modifica ad una legge già esistente ovvero per chiedere la promulgazione di una “nuova legge”.

Oltre al governo l’iniziativa legislativa può essere assunta anche dai membri del Parlamento, dal corpo elettorale che può presentare alle Camere la proposta di legge sottoscritta da almeno 50.000 elettori, dai Consigli Regionali, dal CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) e dagli organi ed enti cui sia conferito tale potere dalla legge costituzionale.

 

 

SECONDO STEP: DISCUSSIONE

 

Il progetto così come presentato viene poi esaminato da parte della Commissione parlamentare competente in base alla materia che predisporrà una relazione.

Questa relazione unitamente al testo verrà presentata dapprima ad un ramo del Parlamento che lo sottopone ai voti e se riceve la maggioranza si intende approvato. Il testo passerà quindi all’altro ramo che a propria volta lo metterà ai voti. Se al testo non vengono apportate modifiche la fase deliberativa è conclusa. Diversamente  se vi apporta modifiche il disegno ripassa all’altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito anche con il termine “navetta parlamentare” ed è espressione del cd  bicameralismo perfetto.

 

TERZO STEP: PROMULGAZIONE

 

Il tesTo così come licenziato dal Parlamento verrà poi sottoposto al vaglio del Presidente della Repubblica che lo promulgherà.

 

Ma non è ancora finita!

 

QUARTO STEP: PUBBLICAZIONE

Dopo la promulgazione da parte del Presidente la legge dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 

QUINTO STEP: VACATIO LEGIS

 

Dalla pubblicazione poi devono decorrere 15 giorni ovvero il diverso termine indicato nella legge prima che la stessa entri in vigore.

 

SESTO STEP: ENTRATA IN VIGORE

 

Decorso il termine, la legge entra in vigore e quindi le sue disposizioni devono essere obbligatoriamente osservare da tutti.

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