Tribunale di Milano, Sezione VII civile, dott.ssa Novelli, ordinanza del 14 maggio 2018
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Lo Studio Boreatti Colangelo & Partners si è costituito nel giudizio instaurato da parte ricorrente a seguito di notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità per omessa indicazione nel ricorso dell’azione di merito cui è strumentale la prova preventiva richiesta.
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Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione argomentando come di seguito “rilevato che, ai sensi dell’art. 693 cpc, richiamato dall’art. 696 cpc, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata e l’indicazione dei motivi di urgenza che giustificano la necessità dell’assunzione preventiva; infatti la formulazione della domanda deve essere tale da rendere determinato o quantomeno determinabile in via di interpretazione l’oggetto del futuro giudizio di merito… rilevato che nel caso di specie parte ricorrente ha prospettato fatti differenti … che in astratto possono integrare differenti e possibili azioni idi merito nonché di conseguenza provocare eccezioni di natura diversa da parte della convenuta … per questi motivi dichiara inammissibile i ricorso per accertamento tecnico preventivo”.
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Si ricorda che l’istruzione preventiva va inquadrata nella più ampia categoria dei provvedimenti cautelari e quindi anche per questa azione deve sussistere il carattere sommario dell’indagine che il giudice deve svolgere, il pericolo nel ritardo ed, infine, il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito.
Già il Tribunale di Milano si era pronunciato in tal senso: con sentenza del 26.03.03 ha statuito che “la richiesta di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c. deve contenere l’indicazione, oltre che delle ragioni d’urgenza che rendono necessaria l’assunzione preventiva delle prove, della domanda di merito cui l’atto è finalizzato; altrimenti l’istanza è inammissibile”.
La nullità del ricorso è inquadrabile tra quelle ex art. 156, comma II, c.p.c. e determina l’inammissibilità dell’istanza, in quanto il Giudice non può verificare l’esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni (specifiche) richieste per questo tipo di azione.
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Tribunale di Milano, Sezione VII civile, dott.ssa Novelli, ordinanza del 14 maggio 2018