Procedura di sovraindebitamento: i 3 passaggi fondamentali

Elisa Boreatti
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INDICE DEI CONTENUTI
1. PRESENTAZIONE ISTANZA ALL’OCC (ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI)
2. ESAME POSIZIONE DEBITORIA
3. PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE
4. COME I NOSTRI AVVOCATI POSSONO AIUTARTI E ASSISTERTI NELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO


Le procedure per uscire dalla situazione si sovraindebitamento sono:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • il concordato minore;
  • la liquidazione controllata.

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Sono tutte procedure  che si sviluppano in due fasi: una “stragiudiziale” dinnanzi l’organismo di composizione della crisi (OCC) e una  “giudiziale” dinnanzi il Tribunale.

Oggi affrontiamo il piano di ristrutturazione dei debiti che il debitore

  • può avviare se è un consumatore;
  • può chiedere volontariamente;
  • non necessita dell’assenso o del voto favorevole dei creditori, ma solo del vaglio del Tribunale.

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Con la pronuncia della sentenza di omologa del piano da parte del Tribunale e l’esecuzione del piano stesso, il debitore ottiene l’esdebitazione in forza della quale i creditori non possono più richiedere il pagamento di quelle somme che non  sono state loro liquidate nell’ambito del piano di ristrutturazione medesimo.

I tre passaggi che il debitore deve compiere per ottenere l’esdebitazione:

  1. presentare una domanda all’organismo di composizione della crisi e ottenere da questo una relazione “positiva“;
  2. presentare un ricorso al tribunale con la proposta e la relazione dell’OCC;
  3. deve ottenere dal Tribunale la sentenza di omologa del piano e  poi  deve darvi corretta esecuzione sempre sotto il controllo dell’OCC.

Presentazione istanza all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)

L’Organismo si Composizione della Crisi (OCC) è un ente terzo, imparziale ed indipendente istituito dalla legge 3/2012 e il cui funzionamento è  regolato dal dm 202/2014. Possono svolgere il ruolo di OCC solo gli enti iscritti nel Registro tenuto presso il Dipartimento  per gli affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia.

L’OCC competente, e al quale il debitore deve rivolgere la propria domanda, è quello  individuato tenendo in conto del centro di interessi (che di d’atto coincide con la residenza o il domicilio).

Una volta ricevuta la domanda, il referente dell’organismo nomina un gestore, ossia un professionista, che ha il compito di seguire il debitore nella procedura di sovraindebitamento e di redigere la relazione  finale.

Relazione che poi il debitore deve anche depositare unitamente al ricorso e alla proposta dinnanzi il Tribunale.

Esame posizione debitoria

Il debitore/ già nel momento in cui presenta l’istanza all’OCC è opportuno che faccia un elenco di quella che è la sua posizione debitoria complessiva indicando i debiti, i creditori e le eventuali cause di prelazione.

L’OCC, entro 7 giorni dal deposito dell’istanza, invia poi una richiesta all’ufficio dell’agenzia della riscossione e agli uffici fiscali degli enti locali per conoscere l’ammontare del debito tributario. A propria volta il gestore nominato, sulla base delle risultanze e delle informazioni fornite dal debitore stesso, deve interpellare gli enti pubblici e privati, i vari creditori per compiere la cd cartolizzazione del credito.

Questa operazione è importante per permettere di avere cristallizzata la situazione debitoria cui il debitore non riesce più a far fronte.

PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE

La fase stragiudiziale avviata dal debitore con il deposito della domanda all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) si conclude con la predisposizione da parte di quest’ultimo di una relazione che deve contenere:

  1. la descrizione delle cause del sovraindebitamento e i documenti a supporto;
  2. il dettaglio delle obbligazioni e la composizione del patrimonio del debitore nel momento in cui ha assunto l’obbligazione in modo tale che il gestore possa valutare la ragionevole prospettiva di adempiere;
  3. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  4. la valutazione sulla completezza della documentazione depositata a sostegno della domanda;
  5. la consistenza e composizione del patrimonio del debitore, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, la dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni, stipendi entrate di tutti il nucleo familiare;
  6. indicazione dei presunti costi di procedura;
  7. indicazione se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto in conto del merito creditizio del consumatore.

Come i nostri avvocati possono aiutarti e assisterti nella procedura di sovraindebitamento

Nella procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la difesa tecnica non è obbligatoria  questo significa che il consumatore sovraindebitato può rivolgersi direttamente e personalmente all’OCC e presentare la domanda. Tuttavia è comunque opportuno rivolgersi ad un professionista che si occupa di procedure di sovraindebitamento.

Non solo perché in grado di individuare sin dall’inizio quali sono i documenti necessari e, ancor prima, se vi sono i presupposti per depositare la domanda di ristrutturazione del debito e se questa è effettivamente quella che meglio risponde alle esigenze del debitore o non sia più opportuno valutare ad esempio la liquidazione controllata.

Per qualsiasi ulteriore informazioni o per richiedere una consulenza non esitare a contattarci.

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