Il Codice della Crisi e la procedura di liquidazione controllata

Elisa Boreatti
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Sei un debitore che ha chiesto la liquidazione controllata del tuo patrimonio: lo sai che fino alla chiusura della procedura potresti essere autorizzato ad usare alcuni dei tuoi beni (ad esempio la macchina)?

Il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza introduce importanti novità per quel che riguarda i rimedi che una persona può adottare per uscire dalla situazione di sovraindebitamento in cui si dovesse trovare.

Il Codice, infatti, non solo prevede una diversa denominazione agli istituti già previsti dalla legge 3/2012, ma interviene anche nella disciplina dei singoli strumenti.

In particolare, la “liquidazione controllata” (quella che la legge 3/2012 aveva definito “liquidazione dei beni” e che oggi è disciplinata dagli articoli 268 CCII e ss) introduce importanti agevolazioni a favore del debitore nonostante sia diretta alla liquidazione dei suoi beni.

Per comprendere questo è però importante ricordare cosa è la “liquidazione controllata”.

È un rimedio rivolto ai debitori consumatori, professionisti, start-up innovative e imprenditori minori o agricoli al quale, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della crisi e dell’Insolvenza, possono accedere mediante la presentazione di una domanda e che si conclude con la sentenza pronunciata dal Tribunale che dichiara, per l’appunto, l’apertura della procedura stessa. Ed è proprio in questa sede che il Tribunale ordina al debitore, tra l’altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Cosa significa in concreto?

Il debitore non solo è spossessato dei suoi beni, ma è anche privato del potere di una loro amministrazione a beneficio del liquidatore nominato dal Tribunale stesso. A tale ultimo proposito però segnalo che il Tribunale in presenza di gravi e specifiche ragioni, può autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. A tal proposito, la recente sentenza del Tribunale di Milano, ha ordinato al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione” ma al contempo ha autorizzato il debitore ad utilizzare la Fiat 500 ricorrendo specifica necessità di utilizzo in relazione alle esigenze dei figli minorenni. Qualora il debitore non dovesse adempiere alla consegna dei beni, il liquidatore nominato dal Giudice può mettere in esecuzione la sentenza dal momento che essa è titolo esecutivo (art. 270, 2° comma, lett. e).

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