La domanda è di una certa rilevanza e di una certa attualità atteso che va ad “incrociare” due situazioni. La prima è quella che vede per il mutuatario la possibilità di rinegoziare il proprio contratto ex art. 41 bis legge n. 124/2019 (come modificato ex art. 40 ter legge n. 69/2021) qualora si dovesse trovare in una situazione di difficoltà. La seconda è quella che dà la possibilità ad un soggetto non fallibile di uscire dalla situazione di sovraindebitamento in cui si trova avvalendosi di uno degli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 e sue successive modifiche.

Un consumatore può formulare entrambe le domande nella stessa istanza?
La risposta è affermativa a condizione che la richiesta di rinegoziazione venga formulata in subordine alla prima.
Sul punto è intervenuto il Tribunale di Nola sezione fallimentare, con provvedimento di novembre 2021, ha stabilito che il debitore può avanzare in via subordinata alla istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento prescelto, anche una istanza di rinegoziazione del muto o la richiesta ad un istituto di credito o ad un intermediario finanziario di concessione di un finanziamento con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, così che con il ricavato possa estinguere il mutuo.