Le procedure della Legge 3/12 indossano abiti nuovi con il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

Elisa Boreatti
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In un precedente approfondimento abbiamo detto che salvo “colpi di scena” il CCII, ossia il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolevanza dovrebbe entrare in vigore tra un paio di settimane e, precisamente, il 16 maggio 2022.

Ricordiamo anche che l’obiettivo che questo nuovo codice vuole raggiungere è quello di permettere di anticipare i segnali e limitare la gravità delle crisi aziendali nonchè semplificare le procedure dell’attuale Legge 3/2012.

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COSA PORTA IL CCII?

Con riferimento proprio a queste ultime osserviamo che nel CCII si ha:

  • 1. una nuova denominazione per “il piano del consumatore” che viene ora chiamato “il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

Rimane comunque riservato solo ai consumatori e quindi alle persone fisiche in stato di sovraindebitamento. Il Giudice verifica la documentazione presentata e salvaguarda una somma necessaria al sostentamento del debitore e del suo nucleo famigliare.

  • 2. una nuova denominazione per “l’accordo di composizione della crisi”, che dal 16 maggio verrà conosciuto come “concordato minore” edè rivolto solo alle imprese, che propongono ai creditori un piano di rientro dai debiti.

Infatti, i soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento potranno presentare ai creditori, tramite l’OCC, una proposta di concordato minore che preveda da una parte il pagamento di una quota e dall’altra il prosieguo dell’attività imprenditoriale o professionale.

Dal 16 maggio pv non sarà più necessario il raggiungimento dell’approvazione del 60% dei creditori, come è stabilito nella normativa vigente, ed il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. 

In seguito alla verifica da parte del tribunale, il giudice omologa il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente possa ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell’esecuzione del piano. 

3. Liquidazione controllata: l’attuale “liquidazione dei beni” prende il nome di “liquidazione controllata” ed è l’unica delle tre procedure che si rivolge sia al consumatore che all’impresa. Questa prevede di pagare il debito con la liquidazione del patrimonio, ottenendo, dopo tre anni dall’apertura della procedura, la cancellazione di ciò che non si è pagato con la vendita dei beni.  Altra importante novità è che ora l’esdebitazione diventa “automatica”, anziché dover essere attivata con apposito procedimento, come nell’attuale Legge 3/2012.

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Accanto a queste vi sono poi le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento extra procedura, ma per queste dedicheremo un apposito approfondimento.

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