Cosa possono fare i creditori se il debitore sceglie di avvalersi di una procedura di sovraindebitamento?

Elisa Boreatti
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Due sono le procedure che l’imprenditore minore – che sappiamo è escluso da quelle che sono definite le procedure maggiori – può utilizzare per uscire dalla situazione debitoria in cui si trova: il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitamento.

Vediamo quali sono le caratteristiche di ciascuna e quali sono i punti che hanno in comune.

Concordato minore

L’imprenditore, in stato di crisi o di insolvenza, può chiedere di avviare una procedura di concordato preventivo quando vuole liberarsi dei propri debiti e lo vuole fare attraverso un pagamento parziale degli stessi.

Questo si può raggiungere percorrendo due strane:

  • La prima è attraverso la liquidazione dell’intero suo patrimonio (concordato liquidatore).
  • La seconda è, invece, proseguendo l’attività stessa (il cd concordato in continuità aziendale). 

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L’importante è che la proposta di sistemazione assicuri ai creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto a quello che otterrebbero avviando la liquidazione controllata, procedura quest’ultima che rimane comunque la scelta ultima di cui può avvalersi l’imprenditore. 

Per quale ragione, l’ imprenditore dovrebbe optare per questa procedura?
Perché in tal modo potrebbe ripartire con una nuova attività senza essere esposto alle azioni dei creditori insoddisfatti. 

Vediamo ora come si può raggiungere questo obiettivo

Ebbene vanno percorsi tre step:

  1. Va formulata la proposta.
  2. La proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. 
  3. È necessario l’intervento del Tribunale che, dopo aver verificato il rispetto delle regole della procedura, omologa la proposta stessa.

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Vediamo alcune precisazioni in merito al voto dei creditori.

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Quali sono gli effetti della decisione dei creditori?

La decisione della maggioranza vincola tutta la massa dei creditori. Quindi se i creditori approvano il progetto, la proposta verrà vagliata dal Tribunale. Se invece viene respinta, il Tribunale chiude la procedura stessa. 

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Quali sono i creditori non ammessi al volto?

  • il coniuge; 
  • la parte dell’unione civile; 
  • il convivente di fatto del debitore; 
  • i parenti e affini del debitore entro il quarto grado;
  • la società che controlla la società debitrice;
  • tutti i creditori in conflitto di interessi.

Liquidazione controllata

È l’altra procedura di cui può avvalersi l’imprenditore. Diciamo subito che questa procedura sostituisce il fallimento ma, come quest’ultimo, costituisce l’extrema ratio rispetto a tutti gli altri strumenti di soluzione della crisi.

Al pari del concordato minore, anche in questo caso potete liberarvi dai debiti, anche se non integralmente pagati, in modo tale da potervi reinserire nel contesto economico e sociale.

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Quali sono i creditori che intervengono nella liquidazione? 

Ebbene sono tutti i soggetti che hanno acquisito la qualifica di creditore dell’imprenditore prima della apertura della procedura di sovraindebitamento. 

L’esdebitazione è d’ufficio

Inoltre, consideriamo un altro profilo: nella liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto. Questo significa che, a differenza di quanto accade per esempio nel concordato, non è necessaria alcuna istanza del debitore perché il Tribunale provvede d’ufficio con decreto.

Ed ancora, va tenuto presente anche questo aspetto. La liquidazione controllata è una procedura che può essere chiesta oltre che dall’imprenditore anche dal creditore stesso, ma in tal caso vi devono essere due requisiti. Il primo è che il debitore deve essere in stato di insolvenza. Il secondo è che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria, deve essere superiore ad euro 50.000. 

Ecco, quindi, che il legislatore ha voluto offrire all’imprenditore minore, che si trova in una situazione di crisi o di insolvenza, degli strumenti per permettergli di uscire dall’empasse debitorio in cui si trovano.

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