A chi dev’essere richiesta l’autorizzazione?
L’autorizzazione ad utilizzare nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto il riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) o ad una Indicazione Geografica Protetta (IGP) in assenza di un Consorzio di tutela, dev’essere richiesta:
– al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca;
– alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.
In relazione a quali prodotti è possibile presentare richiesta per l’inserimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità della dicitura DOP o IGP?
Il riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può essere apposto esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo.
Quali sono i criteri?
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha elencato i criteri che devono essere utilizzati per concedere l’autorizzazione, che qui di seguito si riportano:
1. le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;
2. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;
3. per indicare l’ingrediente (di cui è composto un prodotto) a DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni.
4. è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP o IGP;
5. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP/IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto;
6. è possibile utilizzare, di seguito all’ingrediente (di cui è composto un prodotto) DOP/IGP in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell’allegato X del Regolamento (UE) n. 668/14;
7. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.
8. la denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo;
9. L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di cui all’articolo 37 del Reg. (UE) 1151/12: “Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti di cui all’articolo 36 del presente regolamento e/o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti.
Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo e/o da uno o più organismi di certificazione dei prodotti” (per completezza si allega il Regolamento (UE) n. 1151/12)”.
10. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta nonché l’impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione;
11. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP/IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero;
12. l’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP o IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;
13. l’utilizzatore deve dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;
E’ vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.
L’utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad autorizzazione ministeriale.
Cosa si deve presentare per ottenere l’autorizzazione?
Per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alDipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca e alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica:
1) la richiesta di autorizzazione;
2) l’etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati;
3) la scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata.
A quali sanzioni si va incontro in caso di illecita utilizzazione?
L’art. 1, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. 297/04 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 16.000 euro in caso di illecita utilizzazione di denominazioni d’origine in etichettatura di prodotti composti.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr.ssa Bruna Moretti
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