Piano di ristrutturazione dei debiti: quando il consumatore non può chiederlo?

Elisa Boreatti

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Abbiamo più volte visto che il piano di ristrutturazione dei debiti è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: in particolare leggendo il CCII è quella che troviamo disciplinata dagli articoli 67 al 73.

Abbiamo visto anche che è lo strumento di cui si può avvalere il consumatore che si trova in uno stato di sovraindebitamento sempre che questi non presenti delle condizioni cd ostative.

La legge infatti indica che il consumatore non può presentare la domanda se:

  • ha determinato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII)
  • è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti
  • ha già ottenuto l’esdebitazione per due volte.

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Emerge quindi il concetto di “debitore meritevole”  che viene valutata da un altro organo prima del Giudice (leggi anche “La meritevolezza del debitore e il merito creditizio del soggetto finanziatore: due parametri dai quali l’OCC non può prescindere“).

Infatti è già lo stesso Organismo di Composizione della Crisi a segnalarla (o meno) nella relazione che deve predisporre ed andare ad allegare alla domanda che lo stesso presenta al Tribunale.

Ecco quindi che vengono esaminati sotto la lente di ingrandimento alcuni fattori quali:

  • le cause che hanno determinato l’indebitamento;
  • le ragioni che hanno reso il debitore incapace di adempiere alle obbligazioni assunte;
  • l’affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato;
  • la correttezza e attendebilità della documentazione allegata dal debitore alla richiesta del piano di ristrutturazione;
  • le tempistiche che il consumatore indica nel piano di rientro.

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Attenzione però che quando la domanda di piano viene presentata al Tribunale, questi ha il compito di verificare la meritevolezza anche di un altro soggetto.

Quale? Quello dei creditori.

In questo caso il Giudice mette sotto la lente di ingrandimento la condotta che il soggetto finanziatore ha tenuto nel momento in cui ha erogato il denaro al debitore. In particolare viene verificato se, in quel momento, è stata compiuta dal creditore quella verifica sulle condizioni del  “debitore” onde evitare che la conclusione del contratto di credito potesse  determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado  di aggravarla.

Ebbene se il Tribunale ritiene che i creditori non abbiano valutato attentamente il “merito creditizio” della persona che si era loro rivolta, “verranno sanzionati”.

In che modo? Escludendoli dalla possibilità di presentare “osservazioni” al piano che il debitore ha presentato.

Conseguenza molto grave se si considera che, in questa procedura,  i creditori non hanno diritto di voto e “possono dire la loro” solo presentando le predette osservazioni.

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