Sei un creditore che vuole recuperare il proprio credito? Attenzione ci sono nuovi incombenti da rispettare

Elisa Boreatti
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Ebbene sì la strada per il creditore dal 22.6.2022 si fa (ancora) più tortuosa!

La Riforma del processo civile (L 26.11.2021 nr 206 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.12.2021) ha modificato la disciplina del pignoramento presso terzi (art. 543 cpc e ss) imponendo a colui che vuole tutelare il diritto di credito nei confronti del proprio debitore nuovi adempimenti.

Conoscerli diventa di fondamentale importanza perché, se non vengono rispettati, l’azione esecutiva intrapresa viene dichiarata inefficace.

Vediamo quindi cosa cambierà.

La prima modifica apportata è quella che stabilisce che il creditore deve notificare al debitore e al terzo pignorato un avviso con il quale li notizia dell’avvenuta iscrizione a ruolo della causa e del numero di ruolo generale. Questo altro non è che il numero che il Tribunale ha assegnato al fascicolo.

Attensione che la notifica deve avvenire  entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, anche perché poi deve provvedere anche al deposito dello stesso nel fascicolo della procedura.

Cosa succede se il creditore non rispetta queste prescrizioni?

Ebbene il giorno dell’udienza, il Giudice dell’esecuzione dichiara che la procedura esecutiva che ha avviato è  inefficace.

Questo produce due “effetti a cascata”: il creditore non può porcedere oltremodo in quella azione; il debitore e il terzo pignorato da quel giorno sono liberati da ogni vincolo che era derivato loro dall’aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento iniziale.

La seconda novità riguarda l’ipotesi in cui il debitore sia un Pubblica Amministrazione.

In questo caso dal 22.6.2022 il creditore deve avviare l’azione esecutiva dinnanzi il Tribunale dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, la sede, la dimora o il domicilio.

Ora non resta che aspettare il 22 giugno per l’entrata in vigore di questi nuovi oneri, mentre per tutte le altre disposizioni della Riforma civile l’attesa è più lunga dovendo (ancora) essere emessi i decreti attuativi.

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