REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI CONIUGI: PIGNORAMENTO e VENDITA

Elisa Boreatti
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Il pignoramento di un bene ricadente nella comunione legale dei coniugi rappresenta da sempre una circostanza molto comune nella prassi ma allo stesso tempo spinosa sotto il profilo legale.

 

Il motivo è dato dal fatto che la comunione legale tra coniugi è definita una comunione “senza quote”[1].

Questo significa che i coniugi scegliendo di adottare questo regime patrimoniale scelgono di adottare sui beni che fanno parte della comunione una comproprietà di carattere “solidale” ovvero senza quote. I beni cioè assumono rilievo nel loro complesso e mai singolarmente, (diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria).

 

Cosa succede in caso di pignoramento?

Nel caso in cui il coniuge in comunione legale dei beni contragga un debito di carattere “personale”, ovvero non riconducibile ai bisogni della famiglia, si esporrà all’esecuzione forzata del proprio creditore.

Dal momento che non sussistono “quote” ma vi è soltanto una “contitolarità” sull’intero, il creditore dovrà sottoporre a pignoramento tutto il bene in comunione (rectius, l’intero diritto di proprietà sul bene) e non soltanto una quota dello stesso.

 

Occorre fin da subito precisare che il pignoramento dei beni ricadenti nella comunione legale deve essere effettuato dai creditori in via sussidiaria, ovvero soltanto quando non vi siano altri beni del coniuge debitore che non rientrano nella comunione legale, e quando per valore essi appaiano sufficienti a soddisfare il credito.

Da ciò deriva quale ulteriore corollario che nel caso in cui sia stato pignorato un bene in comunione legale ma sussistano altri beni di proprietà esclusiva del coniuge debitore, il coniuge non debitore potrà esperire opposizione all’esecuzione, rilevando la presenza di altri beni in grado di soddisfare il credito per cui si procede.

 

Lo ha confermato la Corte di Cassazione nella storica pronuncia n. 6575 del 14.3.2013 con la quale ha enucleato il principio di diritto secondo cui“la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.

 

In conclusione, dal principio sopra esposto derivano una serie di corollari, sia per il creditore che agisce per il recupero del proprio credito, sia per entrambi coniugi:

1.      In primo luogo, il bene in comunione legale oggetto di pignoramento da parte del creditore dovrà essere pignorato per intero, e non pro quota, anche se in realtà colui che agisce è un creditore particolare dell’altro coniuge;

2.      Il coniuge che non ha contratto il debito non potrà considerarsi estraneo all’esecuzione forzata;

3.      Il pignoramento dovrà quindi essere notificato ad entrambi i coniugi, e non soltanto a quello debitore;

4.      Il pignoramento dovrà essere trascritto contro entrambi i coniugi in comunione legale e si dovrà indicare nella nota di trascrizione la qualità di coniuge “non debitore”.

 

Ed ancora.

 

Cosa succede se uno dei coniugi intendesse vendere o donare la propria quota a qualunque soggetto, ivi incluso l’altro coniuge?

 

Egli dovrà necessariamente effettuare un doppio passaggio.

Dovrà preliminarmente provvedere allo scioglimento della comunione legale esistente con l’altro coniuge mediante la “separazione dei beni”, adottando quindi un nuovo regime patrimoniale.

Successivamente, per effetto dello scioglimento, la comunione legale si trasformerà in comunione ordinaria, e dal quel momento in poi potrà nuovamente parlarsi di “quote di comproprietà”.

Soltanto allora il coniuge potrà procedere con il secondo ed ultimo passaggio, ovvero la vendita o la donazione della propria quota a terzi.

 

 

Riproduzione riservata

 

Avv. Elisa Boreatti                                  Dott. Giulia Danesi

 

 

 

[1] Cfr. ex multis Tribunale Pisa, 28/11/2008; Tribunale Ascoli Piceno, 17/01/2011; Tribunale Reggio Emilia, Sez. I, 26/05/2010.

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