Ebbene sì da oggi 7 marzo i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo il comunicato del 1° marzo 2023, per poter richiedere la registrazione in via telematica «basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b)».
È il sistema che quindi provvederà al calcolo delle imposte che potranno essere contestualmente versate.

Attenzione però che il “nuovo non cancella il vecchio” perché i soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.
Richiamiamo alla memoria non solo che il contratto preliminare deve essere registrato (che è cosa ben diversa dalla trascrizione), ma vi è un termine entro il quale questo adempimento deve essere assolto, ossia 30 giorni dalla stipula del contratto stesso.
Perché si trascrive un contratto preliminare? Perché con la sua sottoscrizione non si verifica il trasferimento della proprietà e questo potrebbe indurre il venditore a vendere lo stesso immobile ad altra persona. In questi casi, il compratore se non ha trascritto il preliminare nei registri immobiliari potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni.