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MASSIMA
Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno da ritardo deve dimostrare solamente la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento del vettore (ossia il ritardo).
Spetta al vettore convenuto in giudizio, rispetto al quale opera una presunzione di responsabilità, provare la regolare esecuzione della prestazione ovvero che in caso di ritardo questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza così come fissate dall’art. 6, comma 1, del regolamento CE nr. 261/2004.
Sommario: 1) Fattispecie; 2) Gradi di Giudizio; 3) Note Allegato: Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza del 23.1.2018 nr. 1584 |
- FATTISPECIE
Un passeggero a causa di un ritardo di 4 ore subito dal volo aveva patito l’ulteriore danno di non potersi imbarcare su un secondo volo e così raggiungere la propria residenza.
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- GRADI DI GIUDIZIO
Giudice di Pace: un passeggero conveniva in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Roma il vettore aereo chiedendone la condanna alla compensazione pecuniaria prevista dall’art 7 lettera b del regolamento (CE) nr. 261/2004 nonché del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montréal del 1999.
La domanda veniva rigettata per difetto di prova.
Tribunale in funzione di giudice di appello: il passeggero impugnava la decisione dinnanzi il Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello.
Il Tribunale ut supra respingeva il gravame osservando, inter alia, che “è vero che la Convenzione di Montréal e le altre norme fanno gravare sul vettore aereo la prova liberatoria… la presunzione di colpa del vettore presuppone che sia stato dimostrato il ritardo”.
Suprema Corte di Cassazione: il passeggero ricorre per la cassazione della sentenza censurando la sentenza per i seguenti motivi: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cc e dell’art. 19 della Convenzione di Montrèal del 28.5.1999 in materia di trasporto aereo internazionale. La Cassazione, in particolare, è chiamata a decidere in merito alla ampiezza dell’onere probatorio gravante sul passeggero che intenda agire in giudizio nei confronti del vettore aereo chiedendo il risarcimento dei danni da ritardo. In particolare viene chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito alla questione se il passeggero possa limitarsi a provare l’esistenza del contratto di trasporto e allegare il relativo ritardo del volo (posizione del passeggero) oppure se egli sia onerato di fornire la prova piena anche di questo secondo elemento gravando sul vettore il solo onere della prova liberatoria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso depositato dal passeggero, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
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- NOTE
In tema di imputabilità
La normativa applicabile al caso di specie si individua nella Convenzione di Montréal e nel Regolamento CE nr 261/2004: pur con le loro specificità, entrambe si basano sull’affermazione del principio di presunzione della responsabilità del vettore aereo.
Pertanto, una volta provato l’inadempimento, l’imputabilità dello stesso al vettore costituisce oggetto di una presunzione superabile, da parte del vettore, solo attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore cui si aggiunge l’ipotesi del congruo preavviso dato al passeggero che gli consenta di organizzarsi diversamente.
In particolare sul punto si segnala che la Convenzione di Montréal all’art 19 prevede la presunzione di responsabilità del vettore aereo e all’art 22 introduce un limite quantitativo al danno risarcibile; il Regolamento CE nr 261/20014, invece, istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento del vettore è considerato grave e fonte di obblighi risarcitori.
La presunzione di responsabilità del vettore opera sul piano della imputabilità dell’inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art 1218 cc.
Detta disposizione, rubricata “responsabilità del debitore” è collocata all’interno del codice civile nel Libro IV/delle obbligazioni – Titolo 1/ Obbligazioni – Capo III/dell’inadempimento delle obbligazioni.
Declinata la norma nella fattispecie sottoposta alla attenzione della Suprema Corte ne consegue che il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo, salvo che dimostri che l’inadempimento non vi è stato e che, se v’è stato, non ha superato (in caso di ritardo) la soglie di rilevanza fissate dal regolamento CE, oppure dimostrando che l’inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato, è dipeso da forza maggiore o da caso fortuito che rendono il fatto non imputabile al suo autore.
In tema di onere probatorio
Dal momento che né la Convenzione di Montréal né il Regolamento CE n. 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere probatorio dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento, si deve far riferimento ai criteri ordinari posti in tema di onere della prova ex art. 2697 cc in merito ad un fatto estintivo del diritto di controparte.
In particolare detta norma, rubricata “onere della prova” e collocata nel codice civile nel Libro VI / della tutela dei diritti – Titolo II/ delle prove – Capo I/ disposizioni generali, contiene uno dei principi fondamentali del diritto privato. La disposizione infatti stabilisce che quando vi è contestazione su di un diritto soggettivo e si svolge un giudizio per accertarne la sussistenza colui che l’ha promosso deve dimostrare i fatti giuridici posti alla base della propria difesa, mentre colui che è stato chiamato in giudizio qualora eccepisca l’insussistenza di tali fatti ovvero la modificazione o l’estinzione del diritto vantato da controparte, deve dimostrare al giudice i fati su cui la sua difesa si fonda.
Lo strumento mediante il quale un fatto giuridico viene dimostrato, viene definita “prova”.
Declinato il principio anzidetto nel caso di specie ne consegue che: al passeggero che conviene in giudizio il vettore deve fornire la prova della fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza (ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente nonchè allegare il ritardo del volo); al vettore spetta dimostrare l’avvenuto adempimento oppure, in caso di ritardo, che questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art 6 comma 1 del Regolamento CE nr. 261/2004.
La Suprema Corte sul punto aggiunge altresì che “il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile su cui viaggiava, il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica da parte delle autorità aeroportuali del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facilità di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato”.
Elisa Boreatti
avvocato
Riproduzione riservata
Si allega:
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza del 23.1.2018 nr. 1584
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