RESPONSABILITA’CIVILE: La vittima di un incidente stradale, anche se già risarcita, è incapace a testimoniare

Elisa Boreatti
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza nr. 19121 depositata il 17 luglio 2019

La Suprema Corte ribadisce che è “assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 – 01.
Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 – 01, secondo cui “la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 c.p.c. come causa d’incapacità a testimoniare.
La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone”.

 

Si allega il testo dell’ordinanza:

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza nr. 19121 depositata il 17 luglio 2019

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