Devo andare dal notaio per rinunciare all’usufrutto?

Elisa Boreatti

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Spesso si sente parlare di “usufrutto” e in maniera altrettanto frequente lo si sente associato al termine “proprietà”.

Sono due diritti che tra loro coesistono in quanto il diritto di usufrutto è il diritto che un soggetto ha di godere di un bene come se fosse il proprietario (anche se non lo è) purchè non ne modifichi la destinazione economica anche se il “nudo proprietario” rimane un’altra persona.

Il potere in capo all’usufruttuario è ampio dal momento che può cedere il suo diritto, darlo in affitto o anche costituirne ipoteca sempre però nel rispetto del limite anzi indicato. Di contro, il proprietario conserva i diritti che non sono riservati all’usufruttuario e quindi può vendere la proprietà anche se questo non comporta la cessazione del diritto di usufrutto.

È un diritto di godimento che può essere costituito sia a favore di una persona fisica che di una persona giuridica con la differenza che in quest’ultima ipotesa la durata dello stesso non può essere superiore ai trent’anni.

La domanda che a volte ci si sente rivolgere è: ma come posso fare se, titolare di un diritto di usufrutto, voglio rinunciarvi?

Ebbene, in tal caso le norme da taner presente sono due: l’art. 1350 e l’art. 2643 cc.

Dal combinato disposto di queste disposizioni emerge che deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata sotto pena di nullità, proprio perché trattasi di rinuncia di diritto di usufrutto su beni immobili. Essa deve essere portata a conoscenza del titolare del diritto di nuda proprietà ed è da questo momento che produce i suoi effetti, anche se la proprietà non deve prestare alcun consenso.

Quindi non può essere ritenuto sufficiente alcuna una intesa verbale.

Questo è maggiormente giustificato se si considera poi che l’atto deve essere trascritto presso i pubblici registri in modo tale da rende conoscibile la rinuncia anche ai “terzi”. L’atto di rinuncia inoltre può essere sia a titolo gratuito che a titolo oneroso e in forza di questo dipenderà anche l’importo dell’imposta di registro da versare all’Agenzia delle Entrate.

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