Il risanamento del debitore stimola (anche) l’economia nazionale

Elisa Boreatti
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Quando la crisi riguarda una persona fisica, una impresa agricola, un imprenditore minore, un consumatore, un professionista o comunque ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure di liquidazione coatta amministrativa allora vuol dire che è in una situazione di sovraindebitamento.

Quando il debitore è in una situazione di sovraindebitamento è necessario individuare degli strumenti volti al risanamento.

Come può avvenire il risanamento? Avvalendosi preliminarmente e in via comunque eventuale della composizione negoziata o ricorrendo direttamente ad interventi diretti sulla struttura della impresa o attraverso la sua liquidazione.

Quello che si vuole segnalare è che questa volta il legislatore non si è mosso introducendo solo i “farmaci” per intervenire sulla malattia ma, recependo i principi della cd direttiva insolvency con il Dlgs 83/2022 ha voluto responsabilizzare l’imprenditore, sia individuale che collettivo, sin dagli esordi della sua attività. Sul punto la direttiva insolvency scrive “Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Gli strumenti di allerta precoce, che assumono la forma di meccanismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento, potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi previdenziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private, a condizione che l’obiettivo sia raggiunto. Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati”.

Di questo cambio di prospettiva, come osserva sempre la direttiva insolvency, ne beneficia anche il sistema economia. Infatti “gli investitori menzionano l’incertezza sulle norme in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro Stato membro come uno dei motivi principali per non investire o non avviare rapporti d’affari con una controparte al di fuori dello Stato membro dove sono basati. Tale incertezza costituisce, quindi, un disincentivo che ostacola la libertà di stabilimento delle imprese e la promozione dell’imprenditorialità e danneggia il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, la maggior parte delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) non dispone delle risorse necessarie per valutare i rischi connessi alle attività transfrontaliere”. Ecco, quindi, che la riforma in tema di crisi e di insolvenza ha una portata molto più ampia di quello prima facie potrebbe apparire.

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